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Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 7 pagine
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Art. 14a Provvedimenti di promozione nei settori della formazione, della
comprensione e della lingua
1A complemento delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità e della promo- zione della cultura, la Confederazione può sostenere:
a. progetti e misure dei Cantoni destinati a promuovere l’uso delle lingue dei segni svizzere o delle lingue parlate nella formazione prescolastica, scolastica e professionale delle persone affette da disturbi del linguaggio o audiolese e le conoscenze linguistiche delle persone ipovedenti;
b. progetti e provvedimenti di organizzazioni a scopo non lucrativo d’impor- tanza nazionale o linguistico-regionale che si adoperano per le esigenze poli- tiche di linguaggio e di comprensione delle persone affette da disturbi del lin- guaggio, audiolese e ipovedenti;
c. progetti e provvedimenti di organizzazioni a scopo non lucrativo d’impor- tanza nazionale o linguistico-regionale che si adoperano per la promozione delle lingue dei segni svizzere e delle loro forme di espressione culturali.
2La Confederazione può sostenere misure volte a rendere le trasmissioni televisive accessibili alle persone audiolese o ipovedenti.
Art. 20
ICantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti con disabilità possano be- neficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche.
2I Cantoni promuovono l’integrazione dei fanciulli e degli adolescenti con disabilità nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del pos- sibile e per il bene dei fanciulli e degli adolescenti con disabilità.
3Rendono segnatamente possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione, e alle persone loro particolarmente vicine, l’appren- dimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità.
Art. 23
Il Consiglio federale definisce le condizioni degli aiuti finanziari concessi per i prov- vedimenti secondo l’articolo 22.
II
La legge del 5 ottobre 20076 sulle lingue è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1bis
1bisI deputati che nella vita quotidiana usano una lingua dei segni possono esprimersi nella lingua dei segni svizzera di loro scelta.