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Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 7 pagine
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Sezione 3a: Lingue dei segni
Art. 12b Lingue dei segni svizzere riconosciute
Sono riconosciute come lingue dei segni svizzere:
a. la lingua dei segni svizzero tedesca;
b. la lingua dei segni francese;
c. la lingua dei segni italiana.
Art. 12c Promozione delle lingue dei segni
1La Confederazione e i Cantoni possono promuovere l’uso delle lingue dei segni sviz- zere, le loro forme di espressione culturali e la comprensione tra persone sorde e udenti.
Art. 13 cpv. 1 e 1bis
1In quanto datore di lavoro, la Confederazione garantisce pari opportunità alle per- sone con disabilità.
1bisAdotta provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, in particolare in occasione dell’assunzione di personale.
Art. 14 Accessibilità e comunicazione
1Le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata, le organizzazioni e le imprese secondo l’articolo 2 della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e le organizzazioni e le im- prese titolari di una concessione della Confederazione adottano i provvedimenti ar- chitettonici, tecnici e comunicativi necessari per rendere le loro informazioni e pre- stazioni accessibili alle persone con disabilità.
2Su richiesta di una persona affetta da disturbi del linguaggio, audiolesa o ipovedente, adottano i provvedimenti necessari per consentire alle persone responsabili del fasci- colo della persona di comunicare con lei. I provvedimenti devono essere adottati entro un termine che tenga conto dell’urgenza del caso e delle circostanze.
3Comunicano con le persone con disabilità in una forma a loro comprensibile. Il Con- siglio federale disciplina le modalità.
4Le unità amministrative garantiscono che le prestazioni offerte in forma digitale siano conformi alle norme informatiche internazionali e nazionali di accessibilità per le persone con disabilità.
5Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare ob- bligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.