Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 94 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla seconda tappa di attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche
derale, stipulando contratti collettivi di lavoro si potrebbe andare al di sotto dei nuovi requisiti minimi della LCInf, cosa assolutamente inaccettabile. In linea di principio, sarebbe assurdo dal punto di vista legislativo creare attivamente una possibilità di minare gli obiettivi e le disposizioni materiali della nuova LCInf all’interno della stessa legge. La variante 1, soprattutto, è priva di qualsiasi logica giuridica e contrasta con il principio costituzionale della legalità, da cui deriva il principio della gerarchia delle norme: una norma giuridica subordinata non può violare una norma giuridica sovraordinata, vale a dire che un contratto collettivo di lavoro è subordinato a una legge. USS si oppone quindi con forza alla variante 1 ed è a favore della variante 2, che prevede la possibilità di deroghe nei contratti collettivi di lavoro solo a favore dei lavoratori (rimangono comunque applicabili le «disposizioni del diritto cantonale o comunale sul personale o accordi contrattuali che derogano alle disposizioni dell’avamprogetto a favore del personale attivo nel settore delle cure infermieristiche»). Se contrariamente al parere espresso da USS e agli interessi dei lavoratori del settore delle cure infermieristiche, la variante 1 dovesse essere portata avanti, è fondamentale attenersi alla «maggioranza (qualificata) delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore, della regione o
dell’azienda» definita nella formulazione della variante dell’articolo 15 capoverso 1 lettera c.
SKG si esprime a favore della variante 2 ed è convinta che sia le associazioni dei datori di lavoro, sia quelle dei lavoratori, abbiano incentivi sufficienti per negoziare CCL anche con questa variante. Ciò vale in particolare per i temi non disciplinati nella LCInf, come i salari minimi, il numero di giorni di vacanza, la possibilità di pensionamento anticipato o congedo parentale.
SP60+ propone di accogliere la variante 2, in quanto è indispensabile rinegoziare le modifiche alle regole tra tutti gli interessati (datori di lavoro, lavoratori, associazioni professionali e sindacati).
Per VPOD la variante 2 è necessaria in quanto la LCInf posta in consultazione non migliora la maggior parte delle attuali condizioni di lavoro. La possibilità che un contratto collettivo di lavoro possa derogare a una legge sulla protezione dei lavoratori sarebbe del resto contraria ai principi della protezione dei lavoratori. Raccomanda che la LCInf sia allo stesso livello gerarchico della LL.
Syna e Travail.Suisse si sono espresse a favore della variante 2 e respingono in ogni caso un superamento al ribasso delle disposizioni minime a sfavore dei lavoratori. Nei settori di cruciale importanza come il tempo di lavoro massimo, la durata massima della settimana lavorativa e la comunicazione dei piani di servizio, il disciplinamento della legge si orienta già agli standard minimi.
4.1.15.1 Articolo 15 capoverso 1
Nessun particolare commento.
4.1.15.2 Articolo 15 capoverso 1 lettera a
Nessun particolare commento.
4.1.15.3 Articolo 15 capoverso 1 lettera b
Nessun particolare commento.
4.1.15.4 Articolo 15 capoverso 2
Nessun particolare commento.
4.1.16 Articolo 16
AI, NW, OW, UR e ZG chiedono lo stralcio senza sostituzione dell’articolo 16, in quanto obbligare per legge le parti sociali a condurre negoziazioni per stipulare un contratto collettivo di lavoro (CCL) non è adeguato né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista materiale, soprattutto perché non vi sarebbero conseguenze se le parti sociali si limitassero a negoziare solamente per soddisfare questa disposizione senza avere effettivamente la volontà di stipulare un CCL. Inoltre il diritto vigente, indipendentemente dal settore, prevede strumenti 55/94