Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 94 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla seconda tappa di attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche
I datori di lavoro di cui all’articolo 2 sono obbligati a rispettare almeno le leggi o i regolamenti cantonali o comunali riservati al personale del settore sanitario, in mancanza di CCL del settore sanitario nel rispettivo Cantone».
4.1.16.2 Articolo 16 capoverso 2
AGV Basel, H+ e MedBase chiedono di stralciare l’articolo 16 capoverso 2. Non sarebbe efficace e, ai fini di un accordo tra le parti sociali, piuttosto controproducente fornire all’opinione pubblica informazioni sulle negoziazioni in corso. H+ sottolinea inoltre che il CCL non ha un impatto solo sul gruppo target diretto delle professioni infermieristiche, bensì anche su altre professioni ospedaliere. Infatti, se il CCL valesse solo per una parte del personale delle istituzioni sanitarie, potrebbe potenzialmente alterare la struttura delle categorie professionali in ospedale e portare a disaccordi interni alla struttura.
Anche per ASM, Barmelweid, GZF, KSB, Lindenfeld, Spitex MR, Spitex Regio Frick, SRB AG, Unimedsuisse e vaka non è comprensibile perché l’obbligo di informazione riguardi solo i datori di lavoro.
SP60+ e Unia chiedono un rapporto semestrale sullo stato delle negoziazioni.
Nel caso in cui l’articolo dovesse essere mantenuto, USAM chiede la rinuncia all’obbligo di informazione sullo stato delle negoziazioni.
VPOD propone la seguente formulazione: «Se non esiste un disciplinamento come quello previsto al capoverso 2, i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali rappresentative dispongono di un anno a partire dall’entrata in vigore della LCInf per stipulare un contratto collettivo di lavoro che completi la LCInf nei seguenti aspetti: griglie salariali trasparenti con progressione automatica in base all’anzianità e valorizzazione delle formazioni complementari, aumento automatico dei salari in base al rincaro del costo della vita, assicurazioni sociali, diritto alle vacanze, congedi maternità e paternità, orari di lavoro, ecc.»
Spitex Schweiz ritiene che non sia chiaro chi debba informare annualmente il pubblico sullo stato delle negoziazioni.
4.1.17 Articolo 17
La CDS e i Cantoni AG, BS, LU, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG e ZH respingono la presa di posizione di VSAA, secondo cui le autorità incaricate dell’applicazione della legge secondo l’articolo 17 LCInf dovranno affrontare numerosi ostacoli che complicano questo compito. Infatti, se il Consiglio federale introducesse disciplinamenti divergenti dalla LCInf a favore dei lavoratori sulla base dell’articolo 8 capoverso 3 LCInf (compensazione del lavoro notturno), dell’articolo 9 capoverso 3 LCInf (compensazione del lavoro domenicale e festivo), dell’articolo 13 capoverso 3 LCInf (comunicazione di piani di servizio e servizi di reperibilità e di picchetto) e se le parti sociali definissero disciplinamenti divergenti a sfavore dei lavoratori nel quadro dell’articolo 15 (variante 1), si applicherebbero standard minimi statali differenti la cui vigilanza sarebbe di competenza degli ispettorati del lavoro.
Secondo CDS e AG, BL, BS, LU, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH nonché VSAA le prescrizioni della LCInf devono essere integrate nella LL e nelle sue ordinanze.
AR ritiene che l’articolo e le relative modifiche debbano essere semplificati.
BL sottolinea che le autorità di esecuzione dovranno affrontare numerosi ostacoli che complicano il compito, rendendo più difficile l’esecuzione. Si applicano diversi standard minimi statali (LL, LCInf, regolamenti esecutivi del Consiglio federale) di cui le autorità d’esecuzione devono tenere conto. L’esecuzione del CCL non è di competenza dei Cantoni. A seconda che un CCL contenga disposizioni derogatorie a favore o a sfavore dei lavoratori, nell’esecuzione devono essere applicate come standard minimi le disposizioni della LCInf ovvero delle relative ordinanze del Consiglio federale o della LL.
FR osserva che se, come previsto dall’avamprogetto, gli ispettorati del lavoro dovranno garantire l’attuazione della LL e della LCInf, dovranno fare i conti con un numero di norme 59/94