Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine

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assunti dalla Svizzera nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS.

6.3 Forma dell’atto

6.3.1 Legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Tra queste rientrano le disposizioni fondamentali in materia di restrizioni dei diritti costituzionali e di diritti e doveri delle persone. La definizione di requisiti minimi per le condizioni di lavoro prevista nell’avamprogetto è da considerarsi un’ingerenza essenziale nei diritti fondamentali, in particolare nella libertà economica. Le relative prescrizioni devono pertanto essere emanate sotto forma di legge federale.

La competenza dell’Assemblea federale si evince dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’avamprogetto è soggetto a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

6.3.2 Modifica della LPSan

Quanto esposto sopra vale anche per la modifica della LPSan. L’obbligo di accreditamento del ciclo di studio master in Advanced Practice Nursing rappresenta un’ingerenza sostanziale nell’autonomia delle scuole universitarie. Il requisito di un’autorizzazione a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale costituisce un’ingerenza nella libertà economica per l’esercizio della professione nel settore privato. Le relative prescrizioni devono pertanto essere emanate sotto forma di legge federale.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Gli avamprogetti non contengono né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Gli avamprogetti non sottostanno pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

6.5.1 Legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche

Con le disposizioni proposte si preserva la sovranità cantonale vigente in ambito sanitario e, in gran parte, anche quella riguardante il disciplinamento dei propri rapporti di lavoro. Poiché le prescrizioni contenute nell’avamprogetto devono valere per tutte le persone occupate nel settore delle cure infermieristiche, indipendentemente dal fatto che abbiano un rapporto d’impiego di diritto privato o pubblico, il disciplinamento proposto appare come lo strumento più idoneo per attuare la richiesta dell’iniziativa sulle cure infermieristiche di cui all’articolo 197 numero 13 capoverso 1 lettera b Cost., ovvero migliorare a livello nazionale le condizioni di lavoro delle persone occupate nel settore delle cure infermieristiche. In questo modo si tiene conto del principio di sussidiarietà.

6.5.2 Modifica della LPSan

La prevista subordinazione della professione di infermiere di pratica avanzata APN alla LPSan avviene nel rispetto del principio di sussidiarietà. Come per le altre professioni sanitarie ai 54/56