Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine
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sensi della LPSan, a livello federale è disciplinato solo quanto richiesto per una regolamentazione unitaria a livello nazionale, necessaria nell’interesse della salute pubblica.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Gli avamprogetti non contengono né disposizioni di legge in materia di sussidi, né crediti d’impegno o limiti di spesa. I principi della legge sui sussidi non trovano pertanto applicazione in questo caso.
6.7 Delega di competenze legislative
6.7.1 Legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche
Il Consiglio federale deve stabilire prescrizioni concrete a livello di ordinanza relative alle condizioni di lavoro disciplinate negli articoli 5–9, 12 e 13. Queste deleghe sono opportune perché, analogamente alle prescrizioni della LL, riguardano disciplinamenti il cui grado di concretizzazione andrebbe oltre il livello di legge (cfr. le concretizzazioni relative alla LL114 nell’ordinanza 1 del 10 maggio 2000115 concernente la legge sul lavoro [OLL 1] e nell’ordinanza 2 del 10 maggio 2000116 concernente la legge sul lavoro [OLL 2], p. es. per quanto riguarda il lavoro domenicale o il servizio di picchetto e le relative compensazioni). Oltre all’ambito prescritto dall’avamprogetto, il Consiglio federale tiene conto anche della posizione delle parti sociali, che devono essere sentite dal Consiglio federale per l’emanazione delle prescrizioni (art. 14).
Nel dettaglio, il Consiglio federale sarà autorizzato ad attuare misure di concretizzazione nei seguenti ambiti:
- compensazione del lavoro straordinario (art. 5 cpv. 3): aumento della compensazione minima per cui valgono i requisiti minimi di cui all’articolo 13 LL;
- durata normale della settimana lavorativa (art. 6 cpv. 2): definizione di un valore massimo di meno di 42 ore (nel rispetto del valore minimo di 38 ore);
- compensazione delle ore supplementari (art. 7 cpv. 3 e 4): definizione del numero di ore supplementari consentito e del periodo di tempo entro il quale possono essere svolte, nonché aumento della compensazione minima;
- compensazione del lavoro notturno (art. 8 cpv. 2): aumento della compensazione minima per cui valgono i requisiti minimi di cui all’articolo 17b LL;
- compensazione del lavoro domenicale e festivo (art. 9 cpv. 2): aumento della compensazione minima per cui valgono i requisiti minimi di cui all’articolo 20 LL;
- servizi di reperibilità e di picchetto (art. 12): disposizioni sul computo come tempo di lavoro e sulla compensazione;
- comunicazione di piani di servizio e servizi di reperibilità e di picchetto (art. 13 cpv. 3): definizione del termine di preavviso per cui l’articolo 13 capoverso 1 stabilisce un termine minimo di 4 settimane;
- compensazione dei turni di servizio che differiscono dai piani di servizio comunicati (art. 13 cpv. 4): definizione nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2; il Consiglio federale deve tenere conto nelle sue disposizioni del termine entro il quale tali differenze sono state comunicate.
Secondo l’articolo 26 capoverso 2, nei primi cinque anni successivi all’entrata in vigore della LCInf la Confederazione partecipa ai costi dei controlli supplementari delle autorità cantonali di
114 RS 822.11
115 RS 822.111
116 RS 822.112