Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine
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unicamente l’incarico di emanare, nel quadro delle competenze federali esistenti, disposizioni di protezione specifiche per il personale infermieristico.
Il mandato ad agire contenuto nell’articolo 117b Cost. dimostra però il forte interesse pubblico verso un miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche, necessario per limitare la libertà contrattuale e l’autonomia privata (cfr. art. 27 Cost.) mediante le misure previste nell’avamprogetto (art. 36 cpv. 2 Cost.). In tale contesto, occorre tenere presente che, se da un lato la libertà economica tutela ogni attività privata, dall’altro lato se l’attività in questione riguarda l’adempimento di una funzione di diritto pubblico statale o comunale non sussiste alcuna attività privata, per cui ad esempio gli ospedali – nel quadro del loro incarico derivante dalla pianificazione ospedaliera cantonale – non possono appellarsi alla libertà economica, se non in misura limitata103. Inoltre, la libertà sindacale ai sensi dell’art. 28 Cost. non è interessata dal presente obbligo di negoziazione del CCL; al contrario, la libertà sindacale implica tra l’altro anche l’obbligo delle parti sociali di non rifiutare le trattative per l’elaborazione del CCL104.
Come disposto dall’articolo 36 capoverso 1 Cost., le restrizioni gravi dei diritti fondamentali (art. 27 e 28 Cost.) devono essere previste a livello di legge; ciò riguarda in particolare la definizione della durata massima e della durata normale della settimana lavorativa e le prescrizioni relative ai piani di servizio (per la delega di competenze legislative al Consiglio federale cfr. n. 6.7).
Oltre alle prescrizioni relative alla base legale e all’interesse pubblico, una restrizione dei diritti fondamentali deve rispettare anche il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.). A tale proposito occorre innanzitutto precisare che le misure previste dalla LCInf sono strumenti già dimostratisi efficaci nel campo d’applicazione della LL e che vengono ora precisati per il settore delle cure infermieristiche. Di conseguenza, occorre partire dal presupposto che le misure previste dalla LCInf siano idonee a raggiungere l’obiettivo dell’avamprogetto, vale a dire aumentare la protezione dei lavoratori e, di conseguenza, migliorare le loro condizioni di lavoro. L’adeguatezza è dimostrata anche dal fatto che le misure previste coincidono con quelle ritenute particolarmente importanti già nel dibattito parlamentare e prima della votazione popolare e che sono state poste in primo piano dalle parti sociali interessate anche nel quadro dell’elaborazione dell’avamprogetto.
Per quanto riguarda la necessità delle misure, si deve constatare una indiscussa pressione ad agire a favore di un miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche. Sussiste una carenza di personale specializzato infermieristico che in futuro si accentuerà ulteriormente a causa dell’andamento demografico e che mette a repentaglio la sicurezza dell’assistenza sanitaria (cfr. il commento al numero 1.2–1.4). Il miglioramento delle condizioni di lavoro, favorito dalle misure del presente avamprogetto, è un elemento essenziale per prolungare la permanenza nella professione infermieristica e contrastare così la carenza di personale specializzato. In tale ottica occorre tenere presente che il settore sanitario non è un libero
103 Cfr. parere legale redatto da Kurt Pärli «GAV-Verhandlungspflicht gestützt auf Artikel 197 Ziffer 13 lit. c Bundesverfassung» del 2 novembre 2022, su mandato dell’UFSP, n. marg. 125 segg.; disponibile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (art. 117b Cost.) > Attuazione della 2ª tappa > Nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche > > Parere legale sull’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL)
104 Cfr. parere legale redatto da Kurt Pärli «GAV-Verhandlungspflicht gestützt auf Artikel 197 Ziffer 13 lit. c Bundesverfassung» del 2 novembre 2022, su mandato dell’UFSP, n. marg. 117 e 125 segg.; disponibile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (art. 117b Cost.) > Attuazione della 2ª tappa > Nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche > > Parere legale sull’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL) 51/56