Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

6.1.1 Legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche

La competenza costituzionale della Confederazione di emanare prescrizioni in materia di diritto del lavoro deriva principalmente dalla competenza di diritto civile della Confederazione (art. 122 cpv. 1 Cost.) e dalla competenza della Confederazione per la protezione dei lavoratori (art. 110 cpv. 1 lett. a Cost.). Il legislatore federale ha emanato nel CO prescrizioni per i rapporti di lavoro di diritto privato sulla base della sua competenza in materia di diritto civile, mentre la LL si basa tra l’altro sull’articolo 110 Cost.

Le disposizioni dell’avamprogetto si basano sull’articolo 110 capoverso 1 lettera a Cost., avendo come obiettivo la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare la protezione della loro salute. Questa disposizione conferisce alla Confederazione una competenza globale e generale per l’emanazione di disposizioni di protezione a favore dei lavoratori. Il potere legislativo della Confederazione si riferisce a tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi, senza alcuna limitazione a determinati rapporti di lavoro o categorie di lavoratori99; essa riguarda i rapporti di lavoro sia di diritto pubblico sia di diritto privato. Anche l’obbligo previsto di stipulare CCL può basarsi sull’articolo 110 capoverso 1 lettera a Cost., in quanto una funzione essenziale dei contratti collettivi di lavoro consiste nel proteggere i lavoratori. Nell’ambito del diritto privato si tratta di proteggere i lavoratori economicamente svantaggiati da condizioni di lavoro precarie, spostando le negoziazioni riguardanti le condizioni di lavoro dal piano individuale e quello collettivo100. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro di diritto pubblico, si tratta invece di tutelare i lavoratori dal fatto che lo Stato preveda, in particolare a livello di ordinanza e quindi non a livello individuale bensì a livello generale e astratto, disposizioni che non garantiscono loro la necessaria protezione101. Per il resto, l’obbligo di legge di stipulare un CCL sussiste anche in altri ambiti giuridici102.

Funge da base costituzionale dell’avamprogetto in parte anche l’articolo 122 capoverso 1, seppure soltanto in maniera sussidiaria per i rapporti di lavoro di diritto privato.

L’articolo 117b Cost. (Cure infermieristiche) e la relativa disposizione transitoria (art. 197 n. 13 Cost.) non possono invece essere invocati per giustificare il disciplinamento a livello di diritto federale delle prescrizioni in materia di diritto del lavoro, tanto più che l’articolo 197 numero 13 capoverso 1 lettera c Cost. stabilisce espressamente che la Confederazione emana «nell’ambito delle sue competenze» le disposizioni d’esecuzione relative alle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze per il personale occupato nel settore delle cure infermieristiche. L’iniziativa sulle cure infermieristiche non ha dunque modificato in alcun modo l’ordine costituzionale di attribuzione delle competenze per l’emanazione di prescrizioni in materia di diritto del lavoro. Le disposizioni introdotte nella Costituzione federale con l’accettazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (art. 117b e 197 n. 13 cpv. 1 lett. c Cost.) conferiscono alla Confederazione

99 Parere legale dell’Ufficio federale di giustizia dell’8 maggio 2003, in: Verwaltungspraxis der Bundesbehörden, VPB 68.81

100 Lukasz Grebski, Der öffentlich-rechtliche Gesamtarbeitsvertrag, Berna 2021, n. marg. 213

101 Lukasz Grebski, Der öffentlich-rechtliche Gesamtarbeitsvertrag, Berna 2021, n. marg. 221

102 Cfr. art. 4 cpv. 3 lett. c della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (RS 783.0); art. 16 cpv. 2 della legge del 30 aprile 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni (RS 784.11); art. 38 cpv. 1 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) 50/56