Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 43 pagine
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fettuate dall'Ufficio federale di statistica (UST). Quest'ultimo li mette gratuitamente a disposizione dell'assicurazione militare, dei fornitori di prestazioni e delle loro associazioni ai fini dell'applicazione della presente legge. (...)».
Organizzazioni del settore sanitario – Assicuratori
La Suva, la CTM e l'AM accolgono con favore il nuovo articolo 26 capoverso 1bisPP-LAM. Tuttavia, al fine di aumentare la certezza del diritto, sarebbe necessario precisare tale articolo. Come negli articoli 22 e 22a del PP-LAMal, anche la LAM dovrebbe definire chiaramente quali dati i fornitori di prestazioni devono comunicare e a quali fini. Inoltre, il principio della rilevazione unica dei dati dovrebbe essere esplicitamente sancito nella LAM e occorrerebbe precisare quali dati l'UST deve mettere a disposizione e in quale forma. Il messaggio dovrebbe inoltre menzionare esplicitamente che la CTM, in quanto organizzazione, è autorizzata a ricevere i dati. Secondo l'AM, la CTM e la Suva, i dati nominativi dei fornitori di prestazioni con caratteristiche identificabili devono essere messi a disposizione a fini di tariffazione e formazione dei prezzi, nonché per garantire misure di gestione delle prestazioni assicurative o dei relativi costi (fornitori di prestazioni identificabili, dati individuali su persone fisiche anonimizzati). I dati dei fornitori di prestazioni devono essere messi a disposizione al livello di aggregazione più basso, con indicazione degli altri livelli. Esempio: «Il caso w è stato trattato nella sede
x. La sede x è una sede del fornitore di prestazioni (ex BUR-GESV) y. Il fornitore di prestazioni y appartiene all'istituto ospedaliero z». Inoltre, l'AM, la CTM e la Suva ritengono importante che il messaggio precisi chiaramente che il nuovo articolo 26 capoverso 1bisPP-LAM non ha alcuna incidenza sull'articolo 25a LAM. Pertanto, l'obbligo di informazione del fornitore di prestazioni nell'ambito della fatturazione ai sensi dell'articolo 25a LAM rimane invariato. In questo caso, i dati devono continuare ad essere trasmessi all'assicurazione militare. Esse propongono la seguente modifica:
«1bisI fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare gratuitamente all'assicurazione militare i seguenti dati:
c. dati necessari a vigilare sull’applicazione delle disposizioni della presente legge relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni;
d. dati necessari per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni della presente legge relative al finanziamento delle prestazioni, alla formazione delle tariffe e dei prezzi, alla pianificazione delle cure e alle misure straordinarie destinate a contenere l’evoluzione dei costi.
1terI dati possono essere rilevati dall'Ufficio federale di statistica (UST). I dati rilevati dall'UST non possono essere richiesti nuovamente ai fornitori di prestazioni.
1quaterL'UST mette a disposizione degli assicuratori, delle loro federazioni e organizzazioni, nonché dei fornitori di prestazioni e delle loro federazioni, i dati di cui all'articolo 22 capoverso 2 PP-LAMal in forma aggregata ai fini dell'applicazione della presente legge. Mette inoltre a disposizione i dati di cui all'articolo 22 capovero 2 lettere b-d e f, PP-LAMal in forma individuale.»