Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 43 pagine

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precisare quali dati l'UST deve mettere a disposizione e in quale forma. Il messaggio dovrebbe inoltre menzionare esplicitamente che la CTM, in quanto organizzazione, è autorizzata a ricevere tali dati. Secondo la Suva e la CTM, i dati nominativi dei fornitori di prestazioni con caratteristiche identificabili devono essere messi a disposizione a fini di tariffazione e formazione dei prezzi, nonché per garantire misure di gestione delle prestazioni assicurative o dei relativi costi (fornitori di prestazioni identificabili, dati individuali su persone fisiche anonimizzati). I dati dei fornitori di prestazioni devono essere messi a disposizione al livello di aggregazione più basso, con indicazione degli altri livelli. Esempio: «Il caso w è stato trattato nella sede x. La sede x è una sede del fornitore di prestazioni (ex BUR-GESV) y. Il fornitore di prestazioni y appartiene all'istituto ospedaliero z». Inoltre, la CTM e la Suva ritengono importante che il messaggio precisi chiaramente che il nuovo articolo 56 capoverso 1bisPP-LAA non ha alcuna influenza sull'articolo 54a LAA. Pertanto, l'obbligo di informazione del fornitore di prestazioni nell'ambito della fatturazione ai sensi dell'articolo 54a LAA rimane invariato. In questo caso, i dati devono continuare a essere trasmessi all'assicuratore. Esse propongono la seguente modifica:

«1bisI fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare gratuitamente agli assicuratori i seguenti dati:

a. dati necessari a vigilare sull’applicazione delle disposizioni della presente legge relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni;

b. dati necessari per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni della presente legge relative al finanziamento delle prestazioni, alla formazione delle tariffe e dei prezzi, alla pianificazione delle cure e alle misure straordinarie destinate a contenere l’evoluzione dei costi.

1terI dati possono essere rilevati dall'Ufficio federale di statistica (UST). I dati rilevati dall'UST non possono essere richiesti nuovamente ai fornitori di prestazioni.

1quaterL'UST mette a disposizione degli assicuratori, delle loro federazioni e organizzazioni, nonché dei fornitori di prestazioni e delle loro federazioni, i dati di cui all'articolo 22 capoverso 2 PP-LAMal in forma aggregata ai fini dell'applicazione della presente legge. Mette inoltre a disposizione i dati di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettere b-d e f, PP-LAMal in forma di dati individuali.»

5.5 Pareri sull'articolo 26 capoverso 1bis LAM Organizzazioni del settore sanitario – Fornitori di prestazioni

ARTISET e CURAVIVA propongono un'integrazione a questo articolo: «(...) Quest'ultimo li mette a disposizione dell'assicurazione militare, dei fornitori di prestazioni e delle loro federazioni «gratuitamente» ai fini dell'applicazione della presente legge. (...)».

Per H+ è fondamentale che i fornitori di prestazioni abbiano accesso alle stesse informazioni degli assicuratori, indipendentemente dal processo di raccolta di tali informazioni. H+ propone la seguente aggiunta: «(...) Quest'ultimo le mette a disposizione dell'assicurazione militare, dei fornitori di prestazioni e delle loro federazioni ai fini dell'applicazione della presente legge. Se l'assicurazione militare esegue la rilevazione dei dati, li mette a disposizione dei fornitori di prestazioni ai fini dell'applicazione della presente legge. (...)

L'Aiuto e cura a domicilio Svizzera chiede che i dati siano messi a disposizione gratuitamente anche ai fornitori di prestazioni e alle loro federazioni che forniscono i dati. Questo articolo dovrebbe quindi essere completato come segue: «Le rilevazioni possono essere ef-