Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine
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ha figli non percepisce soltanto gli assegni familiari, ma anche l’assegno per i figli. Si tratta dunque di un doppio indennizzo, da parte di ordinamenti diversi, che non è più legittimo. Per questo motivo, è opportuno sopprimere gli assegni per i figli dall’ordinamento delle IPG, in modo che non siano concessi a nessun beneficiario di queste indennità.
Così facendo, si eliminerebbe una disparità di trattamento nell’indennizzo dei beneficiari di IPG. Infatti, l’assegno per i figli non viene concesso agli altri beneficiari.
Sopprimendo l’assegno per i figli, non ha più senso fare la distinzione tra «indennità di base» e «indennità totale». La percentuale delle varie indennità verrà adattata sulla base del nuovo importo massimo, affinché gli importi corrispondano almeno agli importi fissati con effetto dal 1° gennaio 2023 nel quadro dell’adeguamento dell’importo massimo.
3.1.2.2 Assegno per spese di custodia
Secondo il diritto vigente, le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore ai 16 anni hanno diritto all’assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere (art. 7 cpv. 1 LIPG). Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’indennità e disciplina i dettagli (art. 7 cpv. 2 LIPG). Danno diritto all’assegno i figli della persona prestante servizio e i figli elettivi della persona prestante servizio dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione (art. 6 cpv. 2 LIPG). Sono rimborsati i costi effettivi se superano i 20 franchi al giorno e fino a un massimo di 75 franchi per giorno di servizio (art. 13 dell’ordinanza del 24 novembre 200419 sulle indennità di perdita di guadagno [OIPG]).
Lo scopo dell’assegno per spese di custodia è di partecipare alle spese supplementari per la custodia dei figli cagionate dal servizio. In futuro, l’assegno per spese di custodia rimborserà soltanto le spese per la custodia complementare alla famiglia.
Chi presta servizio ha diritto a un assegno per spese di custodia perché il servizio gli impedisce di occuparsi dei figli. Nel caso degli altri congedi, questo assegno sarà concesso se il genitore in questione non può più occuparsi dei figli per motivi di salute e deve quindi ricorrere alla custodia di bambini complementare alla famiglia.
Nel caso di un genitore che fruisce di un congedo finanziato tramite le IPG, le situazioni in cui risultano spese supplementari per la custodia dei figli dovrebbero essere rare. Infatti, lo scopo di tali congedi è proprio quello di poter stare con il figlio. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, le spese di custodia dovrebbero essere rimborsate.
Per esempio, una madre che ha problemi di salute durante il congedo di maternità e/o deve essere ricoverata in ospedale non può occuparsi del neonato. Si trova quindi in una situazione analoga a quella di chi presta servizio: non può più occuparsi dei figli e deve ricorrere a una soluzione di custodia per il neonato o per gli altri figli, il che
19 RS 834.11