Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

forfettario le spese sostenute. Le madri che svolgono un’attività lucrativa indipendente e si assentano dalla loro azienda durante il congedo di maternità devono sostenere le stesse spese di chi presta servizio. Pertanto, versare un assegno per l’azienda anche a loro è giustificato.

I genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio potrebbero dover affrontare le stesse difficoltà. Contrariamente al congedo di maternità, il congedo di assistenza può essere preso in maniera flessibile in singoli giorni e suddiviso tra i genitori. Ciononostante, può durare fino a 14 settimane, come il congedo di maternità. Anche durante il congedo di assistenza, l’assenza prolungata del lavoratore indipendente dall’azienda può comportare dei costi. Di conseguenza, la presente modifica prevede anche di estendere il diritto all’assegno per l’azienda ai genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute, seppure non sia richiesto dalla mozione Maury Pasquier (19.4270).

L’assegno per l’azienda dovrà altresì essere versato durante il congedo per l’altro genitore e il congedo di adozione. Sebbene questi congedi siano limitati a due settimane e possano essere presi in maniera flessibile in singoli giorni, va rilevato che attualmente l’assegno per l’azienda è versato a chi presta servizio a prescindere dalla durata del servizio, e anche per le formazioni G+S della durata di qualche giorno. Non esiste quindi una durata minima di assenza. Per non creare ulteriori disparità di trattamento, il Consiglio federale ritiene opportuno applicare le regole relative all’assegno per l’azienda anche durante il congedo per l’altro genitore e il congedo di adozione.

La modifica proposta garantisce che le madri, i padri o le mogli delle madri, i genitori assistenti e i genitori adottivi abbiano diritto all’assegno per l’azienda alle stesse condizioni di chi presta servizio.

3.1.2 Altre prestazioni dell’ordinamento delle IPG

3.1.2.1 Assegno per i figli

Il diritto vigente prevede che chi presta servizio riceva un assegno per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni, o di età inferiore ai 25 anni se il figlio svolge un tirocinio o una formazione. Questo assegno è stato introdotto con l’entrata in vigore della LIPG, quando non esistevano ancora gli assegni familiari, affinché l’indennizzo prendesse in considerazione i figli a carico della persona tenuta a prestare servizio. Ammonta a 22 franchi al giorno per ogni figlio (importo 2023) e va ad aggiungersi all’indennità di base. Sommati, l’indennità di base e gli assegni per i figli non possono superare i 275 franchi al giorno, ovvero l’importo dell’indennità totale massima.

La LAFam è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Ha poi subìto varie revisioni tese a estendere il diritto agli assegni familiari e a realizzare il principio «un figlio, un assegno». Gli assegni familiari, destinati a compensare parzialmente l’onere finanziario derivante dall’accudimento di uno o più figli, comprendono l’assegno per i figli, l’assegno di formazione, l’assegno di nascita e l’assegno di adozione.

L’assegno per i figli della LIPG e gli assegni familiari della LAFam perseguono quindi lo stesso obiettivo. Tuttavia, nella prassi una persona che presta servizio e che