Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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Prolungamento del diritto all’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre

Il diritto vigente prevede un prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità se, per motivi medici, il neonato deve rimanere o essere ricoverato in ospedale immediatamente dopo la nascita. Tuttavia, non esistono disposizioni analoghe in caso di degenza prolungata della madre. Eppure, la situazione delle madri che devono restare più a lungo in ospedale dopo il parto per motivi di salute è analoga a quella dei neonati. In entrambi i casi, infatti, la madre non può occuparsi del neonato né instaurare un legame con lui. Per questo motivo, pare giustificato che anche lo stato di salute della madre dia diritto al prolungamento del congedo di maternità e dell’indennità di maternità.

Più in generale, il neonato deve poter beneficiare della presenza di un genitore durante le prime settimane di vita, compito che la madre non può svolgere se è ricoverata in ospedale. In caso di degenza ospedaliera di breve durata, il padre o la moglie della madre può prendere il suo congedo per l’altro genitore. Se il ricovero dura più di due settimane, il prolungamento del diritto all’indennità per l’altro genitore durante la degenza ospedaliera della madre è giustificato. In questa regolamentazione sono comprese tutte le degenze ospedaliere necessarie nelle prime 14 settimane di vita del neonato. Durante questo periodo, è più difficile affidarlo a una struttura di custodia, motivo per cui dovrebbe essere uno dei genitori ad occuparsene.

Estensione del diritto all’indennità di assistenza in caso di degenza ospedaliera prolungata dei figli

Il presente progetto prevede di introdurre il diritto all’indennità di assistenza per tutti i casi in cui almeno uno dei due genitori è costretto a interrompere la propria attività lucrativa per occuparsi del figlio che necessita di un trattamento e una convalescenza che richiedono una degenza ospedaliera della durata minima di quattro giorni. In tal caso, si presume che il figlio abbia un problema di salute di una certa gravità e abbia dunque bisogno di assistenza intensiva da parte di uno dei genitori. Se le condizioni sono soddisfatte, il diritto durerà per tutta la durata del ricovero. Da quando il figlio può tornare a casa, il diritto durerà al massimo tre settimane, se un certificato medico attesta la necessità di assistenza da parte dei genitori.

Questa soluzione crea una base oggettiva per il diritto all’indennità di assistenza. Le condizioni attualmente previste (art. 16o LIPG) continueranno comunque a essere applicate nel caso dei trattamenti esclusivamente ambulatoriali o che richiedono una degenza ospedaliera di durata molto breve. In tali casi, infatti, è più difficile fissare criteri oggettivi per valutare la gravità del problema di salute.

Inoltre, gli articoli 324a e 329h CO garantiscono al lavoratore il versamento del salario per un tempo limitato in caso di impedimento a lavorare dovuto all’assistenza di un figlio con problemi di salute. In virtù di questa base legislativa, può dunque continuare a percepire il salario pur assentandosi dal lavoro. Qualora risulti che il problema di salute è grave o richiede una degenza ospedaliera di almeno quattro giorni, avrà diritto all’indennità di assistenza.