Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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l’altro genitore sarà prolungato della durata della degenza, ma al massimo fino al 97° giorno dopo il parto, ovvero con la concessione di 84 indennità giornaliere supplementari al massimo. Si può infatti considerare che le prime due settimane di degenza ospedaliera siano coperte dal congedo per l’altro genitore, mentre il prolungamento permette di coprire il resto del ricovero. Il congedo per l’altro genitore prolungato per questo motivo dovrà essere preso senza interrruzioni a partire dal 15° giorno di degenza ospedaliera. Questa normativa garantisce che il neonato possa beneficiare della presenza continua di almeno uno dei genitori durante le prime settimane di vita. Oltre la 14asettimana dopo la nascita, l’accudimento del bambino può essere garantito con le soluzioni di custodia abituali.

3.1.4 Indennità di assistenza

Secondo le disposizioni in vigore, il diritto all’indennità di assistenza è previsto per i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute per i quali ha un bisogno particolarmente elevato di accompagnamento e cure. Secondo l’articolo 16o LIPG, un figlio ha gravi problemi di salute se sono adempiute le seguenti condizioni:

- si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;

- il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;

- sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e

- almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

Una disabilità o un’infermità congenita non sono considerate in quanto tali come un problema di salute ai sensi della legge, se non comportano un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica del bambino. Per questo motivo non danno diritto a un’indennità di assistenza se lo stato di salute del figlio è stabile. I genitori di un figlio in situazione di disabilità o affetto da un’infermità congenita possono dunque beneficiare dell’indennità di assistenza soltanto se lo stato del figlio si aggrava notevolmente, ovvero se le condizioni summenzionate sono adempiute. In caso di degenza ospedaliera dovuta a una disabilità o a un’infermità congenita, il diritto all’indennità di assistenza potrà essere riconosciuto soltanto se le condizioni di cui all’articolo 16obisAP-LIPG sono adempiute, vale a dire se la degenza dura almeno quattro giorni.

L’indennità di assistenza continuerà a compensare la perdita di guadagno derivante da un congedo preso a causa di un grave problema di salute del figlio. Il presente progetto prevede però di estendere il diritto ai casi in cui il figlio deve essere ricoverato per almeno quattro giorni consecutivi e almeno uno dei genitori deve interrompere la sua attività lucrativa per assisterlo. In questi casi, il diritto al congedo non implicherà 98 indennità giornaliere, ma si limiterà alla durata della degenza ospedaliera e della relativa convalescenza. La durata della convalescenza dovrà essere attestata da un certificato medico e il relativo congedo non potrà superare le tre settimane. Ogni