Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine
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professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza17. Questa direttiva esorta gli Stati membri dell’UE a introdurre, se non lo hanno già fatto, un congedo di paternità e un congedo parentale retribuiti, nonché un congedo per i prestatori di assistenza. Gli Stati membri sono liberi di organizzare questi congedi nel modo che ritengono più opportuno, purché vengano rispettate le condizioni minime stabilite dalla direttiva, principalmente per quanto riguarda la cerchia dei beneficiari, la durata dei congedi e, se del caso, il livello di retribuzione. Il presente progetto non può quindi essere comparato con il diritto europeo, che non prescrive nulla sulle questioni specifiche ivi affrontate. Tuttavia, si può notare che le proposte di modifica vanno nella stessa direzione del diritto europeo, in quanto mirano principalmente a eliminare le disuguaglianze tra uomini e donne.
Per quanto riguarda il prolungamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera della madre, il diritto dell’UE applicabile in questo caso18 non affronta tale questione specifica. La direttiva si limita a prescrivere un congedo di maternità di almeno 14 settimane ininterrotte (di cui due obbligatorie), ripartite prima e/o dopo il parto. Spetta agli Stati membri disciplinarne i dettagli.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Assegno per l’azienda
Secondo il diritto vigente, hanno diritto all’assegno per l’azienda le persone prestanti servizio che dirigono un’azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un’azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un’altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un’attività dipendente (art. 8 cpv. 1 LIPG). Hanno inoltre diritto all’assegno per l’azienda le persone prestanti servizio che lavorano in un’azienda agricola in qualità di familiari se, a causa del loro periodo di servizio di una certa durata, nell’azienda deve essere assunto un sostituto (art. 8 cpv. 2 LIPG).
L’assegno per l’azienda mira a rimborsare ai lavoratori indipendenti una parte delle loro spese fisse (p. es. pigione commerciale, salario dei collaboratori) durante la perdita di guadagno. I lavoratori indipendenti che prestano servizio e sostengono spese di esercizio correnti perché non possono occuparsi della loro azienda durante il servizio hanno attualmente diritto a un assegno per l’azienda pari al 27 per cento (75 franchi al giorno) dell’indennità totale massima, che permette di coprire in modo
17 Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
18 Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.