Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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famiglia diurna è considerata quale custodia istituzionale, a condizione che sia organizzata (p. es. tramite l’appartenenza a reti o associazioni). Le spese per la custodia non istituzionale, ovvero quella assunta da singoli individui non affiliati a un’organizzazione, non sono riconosciute.

Cpv. 1bis: anche i figli elettivi danno diritto all’assegno per spese di custodia, se la persona prestante servizio assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.

Art. 9 Indennità di servizio durante la scuola reclute e durante periodi di

servizio equiparati

Si procede a una modifica redazionale, senza alcuna modifica materiale delle disposizioni.

Dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale». Quest’ultima consta infatti dell’indennità di base e dell’assegno per i figli. Viene dunque ripreso il termine «indennità di servizio» impiegato nel titolo I per designare l’indennità versata.

Ai capoversi 1 e 2bis–4, occorre ridefinire la percentuale dell’indennità in base all’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 4 AP-LIPG, in modo che gli importi corrispondano almeno a quelli fissati dal 1° gennaio 2023 nell’ambito dell’adeguamento dell’importo massimo.

Al capoverso 2, data la soppressione degli assegni per i figli, in futuro si dovrà rinviare ai figli secondo l’articolo 7 capoverso 1bisAP-LIPG, che riprende il limite di età attualmente contemplato nell’articolo 6 capoverso 1.

Art. 10 Indennità di servizio durante gli altri servizi

Si procede a una modifica redazionale: dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale». Quest’ultima consta infatti dell’indennità di base e dell’assegno per i figli. Viene dunque ripreso il termine «indennità di servizio» impiegato nel titolo I per designare l’indennità versata. Dal punto di vista materiale, la disposizione non cambia.

Inoltre, il rimando del capoverso 1 all’articolo 16 viene completato includendovi anche il capoverso 4. La disposizione vigente rimanda infatti soltanto ai capoversi 1– 3, che stabiliscono gli importi minimi. Tuttavia anche l’importo massimo è applicabile. In futuro questo sarà contemplato nel capoverso 4, cui occorre dunque rinviare. Questo adeguamento corrisponde alla prassi già in uso, che non verrà quindi modificata.

Art. 10a, rubrica

Indennità di servizio tra due servizi

È necessario modificare la rubrica di questo articolo. Si tratta di una modifica puramente redazionale. Dal punto di vista materiale, la disposizione non cambia. Dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra