Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine
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«indennità di base» e «indennità totale». Viene dunque ripreso il termine «indennità di servizio» impiegato nel titolo I per designare l’indennità versata.
Art. 13
Questo articolo disciplina l’ammontare dell’assegno per i figli. Dato che questa prestazione viene soppressa con la presente revisione, il vigente articolo 13 deve essere abrogato.
Art. 15 Assegno per l’azienda
Dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non è più possibile fare riferimento all'indennità totale per determinare l’ammontare dell’assegno per l’azienda. Inoltre occorre ridefinire la percentuale dell’assegno in base all’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso AP-LIPG, in modo che l’importo dell’assegno corrisponda almeno a quello fissato dal 1° gennaio 2023 nell’ambito dell’adeguamento dell’importo massimo.
Art. 16 Importi minimo e massimo
Cpv. 1–3: si procede a una modifica redazionale: dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale»; va invece fatto riferimento all’indennità di servizio. Con la soppressione dell’assegno per i figli, la distinzione tra persone prestanti servizio con e senza figli non è più giustificata. Le lettere a–c vengono dunque stralciate. Gli importi definiti in questo articolo serviranno quindi per definire l’indennità minima da versare alle persone prestanti servizio nei casi in cui queste non esercitano alcuna attività lucrativa o l’80 per cento del reddito conseguito prima del servizio è inferiore a questi importi minimi. La percentuale dell’indennità viene ridefinita in base all’importo massimo di cui all’articolo 16, capoverso 4 AP-LIPG e adeguata in ogni capoverso. L’importo dovrà corrispondere almeno a quello applicato dal 1° gennaio 2023 in seguito all’adeguamento dell’importo massimo.
Cpv. 4: questo capoverso definisce l’importo massimo dell’indennità per chi presta servizio, che corrisponde a quello attualmente definito per l’indennità di base. Questo importo servirà anche a determinare quello delle altre prestazioni, come è oggi il caso dell’indennità totale massima di cui all’articolo 16a. La regola del vigente articolo 16a capoverso 2 relativa all’adeguamento dell’importo massimo da parte del Consiglio federale viene ripresa nella presente disposizione.
Cpv. 5: il contenuto del vigente capoverso 5 viene stralciato. Esso stabilisce che l’indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l’indennità totale massima secondo l’articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza degli importi minimi secondo i capoversi 1–3. Poiché l’indennità totale non esisterà più, questa regola non ha più ragion d’essere. L’articolo 10 stabilisce infatti che l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio, fatto salvo l’articolo 16 capoversi 1–
3. Non vi è dunque alcun rischio di sovraindennizzo e anche gli importi minimi sono già garantiti. Il contenuto del capoverso 5 va dunque stralciato. Nel suo nuovo tenore,