Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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l’assegno per spese di custodia verranno rimborsate soltanto le spese per la custodia di bambini complementare alla famiglia (v. commento all’art. 7).

Non è necessario che la madre abbia diritto al congedo di maternità secondo il Codice delle obbligazioni (CO). Il riferimento al congedo di maternità secondo il CO serve unicamente a delimitare il periodo durante il quale devono essere sostenute le spese supplementari. Ciò che conta è che la madre abbia diritto all’indennità di maternità secondo la LIPG. Di conseguenza, le madri disoccupate o incapaci al lavoro che hanno diritto all’indennità di maternità potranno percepire l’assegno per spese di custodia, se adempiono le condizioni previste.

Cpv. 2: questa disposizione è identica a quella prevista per le persone prestanti servizio (art. 7 cpv. 1bis).

Cpv. 3: come per le persone prestanti servizio, il Consiglio federale stabilirà l’importo massimo dell’assegno (v. n. 6.4).

Art. 16fterAssegno per l’azienda

Cpv. 1 e 2: le madri che sostengono le spese di un’azienda e conseguono la maggior parte del reddito da un’attività lucrativa indipendente devono avere diritto all’assegno per l’azienda esattamente come le persone prestanti servizio. Questo riguarda le madri che dirigono un’azienda come proprietarie, affittuarie o usufruttuarie oppure in qualità di socie di una società in nome collettivo, di socie illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un’altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo (p. es. società semplice, comunione ereditaria).

L’assegno per l’azienda sarà versato anche ai familiari che svolgono la loro attività principale per l’azienda agricola di famiglia. Sono considerati familiari i parenti in linea retta del capo dell’azienda, i suoi ascendenti e discendenti e i rispettivi coniugi nonché i generi o le nuore del medesimo che verosimilmente assumeranno l’azienda in proprio (art. 1a cpv. 2 lett. a e b della legge federale del 20 giugno 195221 sugli assegni familiari nell’agricoltura [LAF]), se prima del congedo di maternità esercitavano la loro attività principale nell’azienda agricola.

Un’azienda o un’impresa sussiste se la persona esercitante un’attività lucrativa indipendente dispone di locali, fondi, installazioni particolari, macchinari o una consistente riserva di merce oppure se l’azienda o l’impresa occupa durevolmente una o più persone. I locali, i fondi, le installazioni particolari, i macchinari o la riserva devono essere necessari per l’esercizio della professione ed essere impiegati esclusivamente o principalmente a tale scopo.

Il Consiglio federale avrà la competenza di disciplinare i dettagli (v. anche n. 6.4). Come nel caso delle persone prestanti servizio che lavorano in un’azienda agricola, anche le madri di cui al capoverso 2 dovranno essere sostituite, in caso di assenza ininterrotta di almeno 12 giorni, per almeno 10 giorni da un ausiliario che conseguirà un salario in contanti medio di almeno 75 franchi al giorno.

21 RS 836.1