Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine
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Cpv. 3: l’articolo 15 si applicherà per analogia all’importo dell’assegno per l’azienda, che ammonterà quindi al 34 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 16 capoverso 4, attualmente pari a 220 franchi al giorno.
Art. 16g cpv. 1 lett. f
Le disposizioni vigenti escludono il versamento di un’indennità di assistenza alla madre, al padre o alla moglie della madre, se per lo stesso figlio è versata un’indennità di maternità. In futuro anche il padre o la moglie della madre vi avrà diritto durante il congedo di maternità.
Art. 16k cpv. 5 e 6
Se la madre dovrà restare in ospedale per più di due settimane, l’altro genitore potrà prolungare il proprio congedo a partire dal 15° giorno di degenza. Il numero di indennità giornaliere verrà aumentato del numero di giorni di degenza, ma al massimo di 84 giorni. I primi 14 giorni di degenza non faranno dunque aumentare il numero di indennità giornaliere, vale a dire che non saranno considerati nel calcolo del medesimo. Con questa regolamentazione si intende consentire all’altro genitore di garantire una presenza costante per il figlio nei suoi primi mesi di vita, come l’avrebbe fatto sua madre se non fosse stata ricoverata in ospedale. Le indennità giornaliere dovranno pertanto essere riscosse senza interruzione. Come previsto per l’indennità di maternità, il diritto al prolungamento del versamento dell’indennità si estinguerà con la ripresa, anche parziale, dell’esercizio dell’attività lucrativa da parte dell’altro genitore. Il diritto si estinguerà inoltre dopo la riscossione di tutte le indennità giornaliere previste, alla morte dell’altro genitore o del figlio oppure in caso di estinzione della filiazione.
Art. 16l cpv. 3 e 4
Questi capoversi ricalcano quelli dell’articolo 16f (v. relativi commenti).
Art. 16lbisAssegno per spese di custodia
Questo articolo ricalca l’articolo 16fbis(v. relativo commento). L’assegno sarà concesso durante il periodo coperto dal congedo per l’altro genitore di 14 giorni (art. 329g) e durante il periodo coperto dal prolungamento del medesimo in caso di decesso della madre (art. 329gbisCO) o di una sua degenza ospedaliera di almeno due settimane consecutive dopo la nascita del figlio (art. 329g cpv. 2 e 3 AP-CO).
Art. 16lterAssegno per l’azienda
Questo articolo ricalca l’articolo 16fter(v. relativo commento).
Art. 16m cpv. 1 lett. f
L’indennità di maternità è prioritaria rispetto all’indennità di assistenza (art. 16g cpv. 1 lett. f LIPG). La madre non può riscuotere un’indennità di assistenza per un neonato con gravi problemi di salute se percepisce già un’indennità di maternità.