Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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il capoverso 5 riprenderà il vigente capoverso 6, ma con alcune modifiche necessarie. Dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale». Quest’ultima consta infatti dell’indennità di base e dell’assegno per i figli. Viene dunque ripreso il termine «indennità di servizio» impiegato nel titolo I per designare l’indennità versata. I riferimenti all’indennità totale vanno dunque stralciati. Per il resto, la disposizione rimane invariata: gli assegni per spese di custodia e per l’azienda saranno sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all’indennità di servizio.

Cpv. 6: il contenuto di questo capoverso viene spostato nel capoverso 5, ragion per cui la presente disposizione va abrogata.

Art. 16a

Dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale». In futuro l’importo massimo dell’indennità sarà stabilito all’articolo 16 capoverso 4. Il vigente articolo 16a, che determina l’importo dell’indennità totale massima, va dunque abrogato. Anche il vigente capoverso 2, che prevede l’adeguamento di tale importo da parte del Consiglio federale, verrà spostato nell’articolo 16 capoverso 4.

Art. 16c cpv. 3, frase introduttiva e lett. a, e 5

Cpv. 3: questo capoverso viene completato in modo che il versamento dell’indennità di maternità sia prolungato di 56 giorni anche nei casi in cui è la madre a dover restare in ospedale più a lungo, ovvero per almeno due settimane, dopo la nascita del figlio.

In futuro, quindi, il diritto al prolungamento nascerà se il neonato o la madre resterà in ospedale per almeno due settimane consecutive. La durata delle singole degenze non sarà cumulata, il che significa che se la madre e il neonato dovranno entrambi restare in ospedale, il rispetto della durata di due settimane sarà valutato tenendo conto separatamente dei due periodi.

Se entrambe le degenze ospedaliere (quella della madre e quella del neonato) daranno diritto a un prolungamento del versamento dell’indennità di maternità, esse non saranno cumulate: il versamento verrà prolungato del numero di giorni corrispondenti alla durata della degenza più lunga, ma al massimo di 56 giorni. Lo stesso varrà in caso di parziale sovrapposizione delle durate delle degenze. Se invece le degenze prolungate della madre e del neonato danno diritto al prolungamento e si susseguono senza sovrapposizioni, il relativo numero di giorni verrà sommato per il calcolo del numero di indennità giornaliere, fino al limite di 56 previsto. Queste disposizioni saranno inserite nell’ordinanza (v. commento al cpv. 4).

Le condizioni materiali che vanno soddisfatte per beneficiare del prolungamento del versamento dell’indennità di maternità sono elencate alle lettere a e b. Poiché in futuro si applicheranno anche alla madre, la lettera a va completata di conseguenza.

Lettera a: la madre dovrà essere ricoverata in ospedale immediatamente dopo il parto o nelle due settimane successive, a prescindere dal motivo, che non deve dunque essere necessariamente connesso al parto. Il termine di due settimane si applicherà anche al neonato. L’espressione «immediatamente dopo la nascita» che figura nel