Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine
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tenore vigente viene dunque concretizzata in modo da prendere in considerazione i casi in cui le complicazioni possono sorgere a posteriori. La degenza ospedaliera dovrà durare almeno due settimane, condizione già prevista per il prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato. I requisiti relativi ai giustificativi necessari saranno disciplinati nell’ordinanza, come nel caso della degenza prolungata del neonato.
Cpv. 5: questo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire a livello di ordinanza i dettagli per i casi in cui sia il neonato che la madre devono restare in ospedale dopo il parto.
Art. 16d cpv. 2
Il diritto derivante dal prolungamento della degenza ospedaliera della madre si estingue analogamente a quello derivante dalla degenza del neonato, ragion per cui la disposizione viene completata in tal senso. Il diritto all’indennità verrà prolungato del numero di giorni effettivi della degenza della madre o del neonato, se questa durerà almeno due settimane, ma al massimo di 56 giorni.
Art. 16f Importo massimo
Cpv. 1: l’importo massimo dell’indennità per le persone prestanti servizio, che sarà stabilito nell’articolo 16 capoverso 4, non sarà più espresso in percentuale dell’indennità totale, dato che quest’ultima non esisterà più. Poiché in futuro l’importo massimo dell’indennità sarà identico per tutte le prestazioni versate dall’ordinamento delle IPG, si rimanda alla disposizione legale che definisce tale importo.
Cpv. 2: la regola del vigente capoverso 2, secondo cui l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo previsto, sarà contenuta nell’articolo 16 capoverso 4, cui si rimanda nel capoverso 1. Essa può dunque essere stralciata in questa disposizione. Per contro, occorre introdurre una disposizione che preveda il versamento dell’assegno per l’azienda e dell’assegno per spese di custodia in aggiunta all’indennità di maternità. Per analogia a quanto previsto per le persone prestanti servizio, infatti, queste prestazioni, che saranno concesse alle madri durante il congedo di maternità, non sono incluse nell’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 4.
Art. 16fbisAssegno per spese di custodia
Questo articolo riprende la disposizione dell’articolo 7.
Cpv. 1: come le persone prestanti servizio, anche le madri che hanno diritto all’indennità di maternità e che vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni (neonati compresi) avranno diritto a un assegno per spese di custodia se potranno dimostrare che per motivi di salute, durante il periodo coperto dal congedo di maternità, per due giorni consecutivi almeno non hanno potuto garantire pienamente l’accudimento necessario per il bene del figlio e hanno quindi sostenuto spese supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Si tratta delle spese supplementari derivanti dal fatto che la madre non può occuparsi del figlio per motivi di salute. Come per le persone prestanti servizio, con