Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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L’indennità di assistenza può però seguire quella di maternità o essere concessa durante il congedo di maternità, ma in tal caso unicamente al padre o alla moglie della madre.

Questa disposizione non è attualmente prevista per il congedo di paternità, che non era ancora stato introdotto al momento dei dibattiti parlamentari sull’indennità di assistenza. Il presente articolo viene dunque completato in tal senso. Durante il proprio congedo, al padre o alla moglie della madre si applicheranno quindi le stesse regole previste per la madre che percepisce un’indennità di maternità. Concretamente, questo significa che, dopo il congedo di maternità, quando il padre o la moglie della madre percepirà l’indennità per l’altro genitore, soltanto la madre potrà percepire un’indennità di assistenza per lo stesso figlio. Con questa regola si intende evitare che una persona percepisca dall’ordinamento delle IPG due indennità diverse per lo stesso giorno.

Art. 16mbisRapporto con il diritto cantonale

Questo articolo viene introdotto per dare ai Cantoni la possibilità di concedere indennità per l’altro genitore più generose, come è attualmente il caso per l’indennità di maternità e l’indennità di adozione.

Titolo prima dell’articolo 16n

Attualmente i genitori hanno diritto all’indennità di assistenza unicamente se il figlio ha gravi problemi di salute, a prescindere dal fatto che questi derivino da una malattia o da un infortunio. In futuro, questo diritto sussisterà anche in caso di degenza ospedaliera del figlio. Il titolo della sezione IIIc viene dunque modificato in tal senso.

Art. 16n cpv. 1, frase introduttiva, e 2

Cpv. 1: attualmente i genitori hanno diritto all’indennità di assistenza unicamente se il figlio ha gravi problemi di salute, a prescindere che questi derivino da una malattia o da un infortunio. In futuro, questo diritto sussisterà anche in caso di degenza ospedaliera del figlio. La frase introduttiva viene dunque modificata in tal senso.

Cpv. 2: oltre che in caso di malattia o infortunio, il diritto all’indennità nascerà anche in caso di degenza ospedaliera del figlio.

Art. 16obisFiglio ricoverato in ospedale

Questo articolo disciplina le condizioni per il diritto all’indennità in caso di degenza ospedaliera del figlio.

Cpv. 1: il diritto all’indennità dipenderà dalla durata della degenza. Il tipo di problema di salute sarà invece irrilevante, purché il figlio sia ricoverato per almeno quattro giorni consecutivi. Questo vale anche per i figli che devono essere ricoverati a causa di una disabilità o di un’infermità congenita.

Cpv. 2: in seguito a una nascita in ospedale, la madre e il neonato vi restano generalmente tra tre e cinque giorni. In caso di nascita prematura, il neonato vi resta, a seconda delle circostanze, per un periodo più lungo. Tali ricoveri «usuali», che si