Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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verificano immediatamente dopo la nascita e senza interruzioni, non danno diritto all’indennità di assistenza, a prescindere dalla loro durata. In tali casi, infatti, la degenza ospedaliera è dovuta alla nascita e il congedo di maternità è previsto proprio per consentire alla madre di occuparsi del figlio dopo la nascita. Oltretutto, questo congedo viene prolungato in caso di degenza del figlio per oltre due settimane.

Art. 16p cpv. 1 e 5

Cpv. 1: il termine quadro di 18 mesi si applicherà soltanto all’indennità di assistenza per un figlio con gravi problemi di salute (art. 16o). Non si applicherà invece in caso di assistenza a un figlio ricoverato in ospedale (art. 16obis), poiché in tal caso le indennità giornaliere dovranno essere percepite nel periodo della degenza e della convalescenza.

Cpv. 5: secondo la normativa vigente, il diritto non si estingue se il figlio diventa maggiorenne durante il termine quadro. Lo stesso varrà se diventerà maggiorenne durante la degenza o la convalescenza.

Art. 16q cpv. 2 e 2bis

Cpv. 2: se il figlio ha gravi problemi di salute, i genitori avranno diritto, come oggi, a 98 indennità giornaliere al massimo, da prendere entro un termine quadro di 18 mesi.

Cpv. 2bis: se il figlio è ricoverato in ospedale per almeno quattro giorni consecutivi secondo l’articolo 16obis, il numero di indennità giornaliere corrisponderà a quello dei giorni di degenza. Una volta che il figlio sarà tornato a casa, il diritto si estenderà ai giorni della convalescenza attestati da un medico, ma al massimo fino a 21 giorni. Per ogni giorno si avrà diritto a una sola indennità. Questo significa che i genitori che si dividono il congedo potranno percepire una sola indennità per giorno di degenza o convalescenza.

Art. 16r cpv. 3, 4 e 5

Cpv. 3 e 4: questi capoversi corrispondono a quelli dell’articolo 16f, fatta eccezione per l’assegno per spese di custodia, che non sarà concesso durante il congedo di assistenza (v. relativi commenti).

Cpv. 5: questa disposizione concretizza una regola già applicata nella prassi, in base alla quale l’indennità viene calcolata separatamente per ciascun avente diritto. Se i due genitori si dividono il congedo di assistenza, saranno quindi indennizzati in funzione del reddito che ciascuno conseguiva prima dell’inizio del diritto all’indennità.

Art. 16rbisAssegno per spese di custodia

Questo articolo ricalca l’articolo 16fbis(v. relativo commento).

Art. 16rterAssegno per l’azienda

Questo articolo ricalca l’articolo 16fter(v. relativo commento).