Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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Art. 16s, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché cpv. 2, frase introduttiva

Priorità dell’indennità di assistenza

Si procede a una modifica redazionale: la disposizione viene modificata in modo da riprendere la formulazione degli articoli 16g e 16m. Dal punto di vista materiale, infatti, queste tre disposizioni hanno il medesimo significato, ragion per cui è opportuno utilizzare la stessa formulazione.

Non figurando nel vigente capoverso 1, la lettera e viene aggiunta. Come le altre indennità versate dall’ordinamento delle IPG, anche l’indennità di assistenza è infatti prioritaria rispetto all’indennità di servizio.

Art. 16sbisRapporto con il diritto cantonale

Questo articolo viene introdotto per dare ai Cantoni la possibilità di concedere indennità di assistenza più generose, come è attualmente il caso per l’indennità di maternità e l’indennità di adozione.

Art. 16t cpv. 1bis

Al momento dell’introduzione nella LIPG di un’indennità di adozione non è stato previsto il diritto alle prestazioni per i genitori disoccupati o incapaci al lavoro, contrariamente a quanto previsto nel caso degli altri congedi disciplinati dalla legge. Con la presente modifica si intende colmare questa lacuna armonizzando il diritto alle prestazioni per tutti i rischi assicurati.

Art. 16w cpv. 3 e 3bis

Con la presente modifica si intende armonizzare il diritto alle prestazioni per tutti i rischi assicurati. Questi capoversi ricalcano quelli dell’articolo 16f (v. relativi commenti).

Art. 16wbisAssegno per spese di custodia

Questo articolo ricalca l’articolo 16fbis(v. relativo commento).

Art. 16wterAssegno per l’azienda

Questo articolo ricalca l’articolo 16fbis(v. relativo commento).

Art. 16wquaterPriorità dell’indennità di adozione

Cpv. 1 lett.a–d: conformemente all’articolo 68 LPGA, salvo sovraindennizzo, le indennità giornaliere e le rendite delle diverse assicurazioni sono cumulabili. Da questo punto di vista non è dunque necessario introdurre una regolamentazione specifica per l’indennità di adozione. Tuttavia, la LPGA non disciplina il cumulo delle indennità giornaliere concesse da diverse assicurazioni sociali. Occorre pertanto precisare esplicitamente questo aspetto nelle pertinenti leggi. La LIPG disciplinerà quindi il rapporto tra l’indennità di adozione e altre indennità giornaliere, come fa attualmente nel caso dell’indennità di maternità, dell’indennità di paternità e