Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
auspicava che la Confederazione sancisse nella legge il diritto a un congedo di paternità pagato di almeno quattro settimane finanziato tramite le IPG. Il 21 agosto 2018 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha deciso di contrapporre all’iniziativa popolare un controprogetto indiretto sotto forma di iniziativa parlamentare volta a istituire un congedo di paternità pagato di due settimane, fruibile in maniera flessibile nei sei mesi successivi alla nascita del figlio da parte del padre che esercita un’attività lucrativa. Il controprogetto, adottato dal Parlamento il 27 settembre 2019, è stato accettato in votazione popolare il 27 settembre 2020 con il 60,3 per cento dei voti ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
Dal 1° luglio 2021 i genitori che sono costretti a interrompere la loro attività lucrativa o a ridurre il loro grado di occupazione per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno la possibilità di prendere un congedo di 14 settimane. Questa modifica della legge è stata approvata nell’ambito della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, adottata dal Parlamento il 20 dicembre 20193, che dava seguito a varie decisioni prese dal Parlamento e dal Consiglio federale negli ultimi anni al fine di migliorare la situazione delle persone che forniscono assistenza e cure ai propri familiari.
Il 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le modifiche legislative relative al progetto «Matrimonio per tutti», in base alle quali la moglie della madre è considerata l’altro genitore (cfr. art. 255a del Codice civile [CC]4) se al momento della nascita è sposata con la madre del figlio e se quest’ultimo è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 19985 sulla medicina della procreazione. Di conseguenza, in questo caso anche la moglie della madre ha diritto all’indennità di paternità.
Inoltre, dal 1° gennaio 2023 le persone che accolgono un adottando che non abbia compiuto i quattro anni possono beneficiare di un congedo di adozione di due settimane, finanziato anch’esso tramite le IPG secondo le medesime regole e i medesimi principi degli altri congedi esistenti. Questo congedo dà seguito all’iniziativa parlamentare Romano (13.478), che chiedeva di introdurre un’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione di un bambino. Prima di allora, infatti, in Svizzera non vi era una regolamentazione uniforme in materia. Il 14 settembre 2021 il Parlamento ha approvato un congedo di adozione di due settimane.
Infine, l’ultima modifica della LIPG, concernente le indennità giornaliere supplementari per il genitore superstite6, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2024, prevede un prolungamento del congedo di paternità o del congedo di maternità se un genitore muore poco dopo la nascita del figlio. Questa modifica si basa sull’iniziativa parlamentare Kessler 15.434 Congedo maternità per padri superstiti. In caso di decesso della madre entro 14 settimane dopo il parto, il padre o la moglie della madre avrà diritto a 98 indennità giornaliere supplementari di cui fruire senza interruzioni a partire dal giorno successivo al decesso. Parallelamente, se il
3FF 2019 7217
4RS 210
5 RS 810.11
6 FF 2023 783