Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine
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Questi interventi parlamentari hanno come obiettivo primario l’armonizzazione delle IPG con l’eliminazione delle disparità di trattamento nella concessione delle prestazioni accessorie, che attualmente vengono versate soltanto a chi presta servizio. Inoltre, mirano a tenere maggiormente conto dell’esigenza dei figli con problemi di salute di avere con sé i genitori durante la degenza in ospedale e delle esigenze dei neonati quando la madre viene ricoverata per un periodo prolungato dopo la nascita del figlio.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Come indicato nel parere relativo alla mozione Herzog Eva (22.4019), il Consiglio federale riconosce che esistono disparità di trattamento per quanto concerne le IPG. Le ha pertanto riesaminate nel loro complesso, in particolare nell’ottica della parità di trattamento. Per raggiungere quest’obiettivo, un’opzione sarebbe quella di concedere tutte le prestazioni a tutti i beneficiari di IPG. Tuttavia, questa soluzione non sarebbe ragionevole dal punto di vista delle finanze del relativo ordinamento. Inoltre, è importante concedere una prestazione ai beneficiari che ne hanno davvero bisogno. Le modifiche proposte nell’ambito del presente progetto di revisione sono pertanto mirate per le singole prestazioni.
1.2.1 Alternative esaminate ma non scelte
Concessione dell’assegno per l’azienda alle persone con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
La nozione di «posizione analoga a quella di un datore di lavoro» deriva dall’assicurazione contro la disoccupazione, e più in particolare dalle disposizioni in materia di indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione [LADI]7), e viene ripresa per il diritto all’indennità di disoccupazione. Occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le persone che percepiscono un reddito da un’attività lucrativa dipendente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ed esercitano un’influenza significativa sui processi decisionali dell’impresa. Possono quindi comprovare un periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo 13 LADI e il salario che percepiscono costituisce un guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 23 LADI9. Fintantoché tali persone non avranno definitivamente lasciato l’azienda e non avranno cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, esse non avranno diritto all’indennità di disoccupazione. La giurisprudenza riconosce che lo statuto delle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non intende solamente limitare gli abusi comprovati, ma anche il rischio di abuso inerente al versamento di indennità di disoccupazione a tali persone.
7 RS 837.0
8 RS 831.10
9 www.lavoro.swiss > Pubblicazioni > Direttive / Prassi LADI / Circolari > Prassi LADI ID, B34a.