Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 47 pagine

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Garanzia dell’indennità minima a tutti i beneficiari di IPG

Chi presta servizio ha diritto a un’indennità di perdita di guadagno per ogni giorno di servizio con soldo, a prescindere dalla perdita di guadagno effettivamente subita. Quindi riceve un’indennità anche se i giorni di servizio con soldo sono prestati al di fuori dei giorni di lavoro o se non esercita un’attività lucrativa. Attualmente, l’indennità minima versata a chi presta servizio ammonta a 69 franchi al giorno. Per le indennità di maternità, per l’altro genitore, di assistenza e di adozione versate dall’ordinamento delle IPG non è previsto un importo minimo di questo tipo.

L’indennizzo differenziato tramite un’indennità minima di servizio è giustificato a fronte della differenza tra il servizio e i congedi destinati soltanto alle persone che svolgono un’attività lucrativa. Infatti, il servizio è obbligatorio e impedisce alle persone di esercitare o talvolta persino di iniziare a svolgere un’attività lucrativa per un lungo periodo. Per i congedi finanziati tramite le IPG, la situazione è diversa. Il diritto all’indennità è vincolato all’esercizio di un’attività lucrativa prima del verificarsi del rischio assicurato e compensa una perdita di guadagno vera e propria. È quindi importante che l’indennità percepita dal genitore durante il congedo non superi la prestazione lavorativa.

Rinvio dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre

Questa soluzione metterebbe la madre in una situazione analoga a quella che prevaleva prima della modifica del 18 dicembre 2020 concernente il versamento dell’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Prima di questa modifica, in caso di ricovero prolungato del neonato, la madre aveva la possibilità di rinviare l’inizio del diritto all’indennità di maternità al giorno delle dimissioni del bambino dall’ospedale. Durante il periodo di rinvio dell’indennità di maternità, il versamento del salario si basava sulle disposizioni contenute nel CO. L’articolo 324a CO prevede l’obbligo di versare il salario per un tempo limitato in caso di impedimento a lavorare senza colpa del dipendente. Una parte della dottrina continua ad essere del parere che questa disposizione non si applichi alle donne che hanno partorito, sebbene la giurisprudenza e una dottrina sempre più dominante siano del parere opposto12. In ogni caso, la durata del versamento del salario che ne deriva è limitata e può generare lacune di reddito. Se del caso, è possibile prevedere soluzioni più generose (tramite contratto collettivo di lavoro o versamento di un reddito sostitutivo o di altre prestazioni), ma nella prassi accade raramente13.

In definitiva, la possibilità di rinviare o sospendere il versamento dell’indennità di maternità non rappresenta una soluzione soddisfacente per le madri e sarebbe piuttosto un passo indietro. Inoltre, l’onere finanziario ricadrebbe interamente sui datori di lavoro.

12 Cfr. in particolare DTF 142 II 425 consid. 5.4.

13 Cfr. il messaggio del 30 novembre 2018 concernente la modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), FF 2019 137, in particolare 149 segg.