Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure

infermieristiche

all’articolo 49 LAMal. I Cantoni stabiliscono insieme ai rispettivi fornitori di prestazioni le risorse finanziarie supplementari necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa sulle cure infermieristiche conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b. Questi costi possono essere sovvenzionati fino al 50 per cento dalla Confederazione conformemente all’articolo 1.» KOGS propone questo stesso adeguamento.

Anche OdASanté rileva una disparità di trattamento nei confronti degli ospedali. Poiché questi ultimi offrono gran parte dei posti di formazione, anch’essi vanno incentivati ad aumentare le loro capacità in tal senso. Pertanto, gli ospedali che forniscono prestazioni supplementari in termini quantitativi ai sensi della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche devono anche poterle fatturare conformemente a tale legge. Gli ospedali interessati possono essere individuati sulla base degli obblighi di formazione.

4.1.3 Articolo 3 Calcolo

TI chiede l’aggiunta di un capoverso 1bisdel tenore seguente: «I contributi federali sono riconosciuti in particolare in relazione a tutti i contributi accordati dai Cantoni a partire dal 1° gennaio 2021».

4.1.3.1 Articolo 3 capoverso 1

VD chiede un chiarimento: secondo l’articolo 8 capoverso 2 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, i contributi federali ammontano al massimo alla metà dei contributi che i Cantoni hanno accordato, ma il presente capoverso non riprende l’espressione «al massimo». A beneficiarne sono i Cantoni, ma ciò non deve creare confusione dato che, osserva VD, vale quanto sancito dalla legge, ossia al massimo la metà e, di conseguenza, il contributo federale potrebbe essere inferiore al 50 per cento dell’importo versato dal Cantone.

OST chiede che la Confederazione versi un contributo minimo indipendentemente dalla decisione dei Cantoni.

4.1.3.2 Articolo 3 capoverso 2

CDS e con essa CDPE nonché AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH sono fermamente contrari a una riduzione graduale del 5 per cento dei contributi federali a partire dal 1° gennaio 2030 e non comprendono la motivazione addotta. Per questa ragione, chiedono lo stralcio dell’articolo 3 capoverso 2. I Cantoni sostengono la formazione del personale sanitario (che non comprende solo i diplomi di infermiere) già da prima dell’entrata in vigore della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, tra l’altro attuando gli obblighi di formazione, cofinanziando i relativi costi attraverso le tariffe o il finanziamento residuo e sostenendo finanziariamente altre attività/offerte. Ovviamente continueranno a impegnarsi anche dopo la scadenza della legge, ma la maggior parte di essi non potrà permettersi di portare avanti a tempo indeterminato le misure previste dalla legge in questione oltre la sua durata di validità e rendere permanenti i mezzi finanziari necessari a tale scopo senza contributi federali. Tutt’al più potrebbero farlo per misure specifiche che non riguardano solo il personale infermieristico diplomato ma anche altre professioni sanitarie. La riduzione progressiva dei contributi federali verso la fine del periodo di promozione non cambierà lo stato delle cose per i Cantoni anzi, comprometterà la sicurezza della loro pianificazione finanziaria limitando così l’impatto dell’offensiva sul fronte della formazione negli ultimi anni di validità della legge. Oltretutto, il disciplinamento proposto è incoerente, in quanto la riduzione progressiva interessa solo due dei tre ambiti di promozione previsti dalla legge federale. I Cantoni fanno infine notare che il nuovo articolo costituzionale obbliga loro e la Confederazione ad assicurare che sia disponibile un numero sufficiente di infermieri diplomati. La limitazione a 8 anni della durata di validità della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche è incomprensibile anche da questo punto di vista.

Nel chiedere lo stralcio dell’articolo 3 capoverso 2, BE segnala che, dando seguito all’obbligo di formazione sancito dalla legge, già dal 1° gennaio 2012 rimunera i fornitori di prestazioni di tutti i settori sanitari per le prestazioni di formazione pratica da essi fornite nell’am- 15/71