Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
soltanto in collaborazione con il medico curante e l’infermiere che ha effettuato la prima». Esigere che la ripetizione della valutazione dei bisogni sia effettuata dalla stessa persona non è realistico in alcuna professione sanitaria e per questo si tratta di una disposizione inattuabile nella prassi. La procedura descritta costituisce inoltre un peggioramento rispetto al disciplinamento vigente.
BEKAG, BüAeV e FMH respingono la proposta di far effettuare agli infermieri la valutazione dei bisogni anche per le cure di base psichiche senza la collaborazione del medico curante. Queste ultime includono componenti diagnostiche e terapeutiche tali per cui gli esami, le terapie e le cure del caso devono avvenire tassativamente in collaborazione tra personale infermieristico e medico curante. Lo stretto coordinamento tra infermiere e medico curante, e la trascrizione dei passaggi rilevanti per il trattamento nella cartella medica sono imprescindibili per la sicurezza dei pazienti.
Per BSH è importante che l’onere amministrativo generato sia il più contenuto possibile, per cui chiede di limitare l’articolo 8a capoverso 1bisallo stretto necessario: «Le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a–c possono essere fornite anche senza prescrizione o mandato medico se una valutazione dei bisogni effettuata da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal ne attesta il bisogno. Il risultato della valutazione dei bisogni effettuata da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal deve essere trasmesso immediatamente al medico curante nonché all’assicuratore-malattie competente. In assenza di opposizione entro cinque giorni di calendario da parte del medico curante o dell’assicuratore-malattie, la valutazione dei bisogni è considerata approvata».
Anche Curafutura fa notare che la collaborazione dell’infermiere coinvolto in origine pare di difficile attuazione alla luce della situazione in seno agli istituti (carenza di personale qualificato, frequenti cambi del posto di lavoro), senza contare la difficoltà di controllare il rispetto di questo articolo. Curafutura propone pertanto la modifica seguente: «[…] Se una valutazione dei bisogni di cui al capoverso 1 deve essere ripetuta, può essere effettuata soltanto in collaborazione con il medico curante e un l’infermiere che ha effettuato la prima».
IMAD è altresì del parere che la prescrizione secondo cui la valutazione dei bisogni susseguente debba essere effettuata con l’infermiere che si è occupato della prima sia eccessivamente restrittiva.
IDS contesta che la valutazione dei bisogni debba essere effettuata «in collaborazione con il paziente o i suoi familiari», perché limita eccessivamente la libertà personale del paziente. La disposizione non tiene nemmeno conto del fatto che un paziente incapace di discernimento possa essere rappresentato totalmente o in parte da un mandatario designato con mandato precauzionale, da un rappresentante terapeutico o da un curatore. Inoltre è essenziale che nell’ordinanza sia sancito che per la valutazione dei bisogni avvenga un incontro personale con il paziente. IDS non considera peraltro necessario comunicare immediatamente i risultati al medico curante e si oppone anche alla disposizione secondo cui nella valutazione dei bisogni susseguente debba essere coinvolto l’infermiere che si è occupato della prima. Non considera nemmeno necessario coinvolgere un medico nella valutazione dei bisogni.
KOGS e OdASanté chiedono lo stralcio dell’articolo.
MFÄF ricorda che ci sono pazienti che non hanno un medico curante (p. es. perché il loro medico è andato in pensione o per via della penuria di medici di famiglia). Il risultato della valutazione dei bisogni dovrà pertanto essere documentato e comunicato al paziente, che dovrà custodirlo nella sua documentazione medica. Questa procedura è la più rispettosa della legislazione in materia di protezione dei dati e non pregiudica la scelta del paziente a favore o contro la cartella informatizzata (CIP).
mfe e PIP chiedono che l’autonomia sia estesa al personale delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e delle case di cura che dispensa cure infermieristiche, considerato che l’obiettivo è autorizzare un infermiere che dispensa cure a domicilio a fatturare direttamente specifiche prestazioni da fornire in base alla sua valutazione della situazione. IN questo caso deve essergli anche consentito di decidere quali prestazioni possono essere delegate agli OSS e agli assistenti di cura, a tutto vantaggio del rafforzamento dell’efficienza del si- 53/71