Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
FR propone, in aggiunta alle osservazioni e alle proposte di CDS, di precisare il termine «collaborazione», perché non è chiaro che cosa implichi e in quale forma debba avvenire. «Coordinamento» potrebbe essere più appropriato.
Per ragioni di praticabilità, SO propone la modifica seguente: «I bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a–c che possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico da un infermiere di cui all’articolo 49 lettera b OAMal sono valutati da
quest’ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al medico curante. Se una valutazione dei bisogni di cui al capoverso 1 deve essere ripetuta, può essere effettuata soltanto in collaborazione con il medico curante e l’infermiere che ha effettuato la prima».
GE fa notare che il rimando all’articolo 7 capoverso 2bislettera c pone un problema di accesso alle cure. Se la valutazione dei bisogni è effettuata da un infermiere con 2 anni di esperienza in un settore, allora soltanto gli infermieri con 2 anni di esperienza potranno fornire le prestazioni, che non potranno essere delegate a OSS o ad assistenti di cura. In pratica, per le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio questo significa disporre sistematicamente di una prescrizione o un mandato medico per le prestazioni di cura. Non si tratta dunque di un
provvedimento che va nel senso delle cure infermieristiche forti.
ARTISET esprime parere contrario alla valutazione dei bisogni susseguente da effettuarsi in collaborazione con l’infermiere che ha svolto la prima e propone la modifica seguente: «[…] Se una valutazione dei bisogni di cui al capoverso 1 deve essere ripetuta, può essere effettuata soltanto in collaborazione con il medico curante e l’infermiere che ha effettuato la
prima».
ASPS, Spitex Schweiz e Spitex Zürich chiedono di apportare le modifiche seguenti: «I bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a, b e c che possono essere prescritte fornite senza prescrizione o mandato medico da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal sono valutati da quest’ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al medico curante. Se una valutazione dei bisogni di cui al capoverso 1 deve essere ripetuta, può essere effettuata soltanto in collaborazione con il medico curante e l’infermiere che ha effettuato la prima». Assoggettare obbligatoriamente la ripetizione della valutazione dei bisogni alla condizione di effettuarla soltanto in collaborazione con lo stesso infermiere che si è occupato della prima è privo di senso da più punti di vista. Da un lato, la persona in questione potrebbe non più essere alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e quindi la disposizione è inattuabile per ragioni pratiche. Dall’altro, questa condizione è espressione dell’indifendibile sospetto che le valutazioni non si svolgano secondo standard scientifici generalmente riconosciuti. Si tratta in entrambi i casi di riserve inutili e in quanto tali sono respinte. A questo si aggiunge la condizione della collaborazione tra medico e infermiere, in merito alla quale non è purtroppo fornita alcuna descrizione concreta. Non resta che presumere che la valutazione comune dei bisogni debba avvenire nello studio medico o al domicilio dell’utente, una soluzione troppo costosa o inattuabile per ragioni di risorse. In virtù delle condizioni concernenti l’obbligo di informazione, il medico è informato in ogni momento sulla valutazione dei bisogni e sulle prestazioni da fornire. L’organizzazione deve garantire che le prestazioni sono fornite nella qualità necessaria. I finanziatori hanno la possibilità di procedere a verifiche.
Quale richiesta sussidiaria, Spitex Schweiz e Spitex Zürich chiedono di far sì che la possibilità di fatturare direttamente non sia limitata agli infermieri indipendenti, bensì che sia estesa anche alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e alle case di cura. Il principio della delega deve quindi poter essere applicato anche in seno a queste organizzazioni.
AVASAD, BFH, FKG e VFP chiedono lo stralcio dell’ultimo periodo: «I bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a–c che possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal sono valutati da
quest’ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al medico curante. Se una valutazione dei bisogni di cui al capoverso 1 deve essere ripetuta, può essere effettuata