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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali

nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O «%ASFF_YYYY_ID»

a. territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);

b. Paesi terzi: tutti i Paesi, eccetto gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord, l’Islanda e la Norvegia;

f. «Trade Control and Expert System» (TRACES): un sistema integrato nel trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/6252;

Art. 6 cpv. 2 e 4

2 Il DFI stabilisce per quali animali e prodotti animali devono essere fornite garanzie sanitarie supplementari nei certificati sanitari in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario. Possono essere richieste garanzie sanitarie supplementari per determinati animali e prodotti animali, se la Svizzera ha ottenuto lo status di «indenne da malattia» per una determinata epizoozia secondo il regolamento (UE) 2016/4293 e il regolamento delegato (UE) 2020/6894.

4 Per i prodotti di cui all’allegato 1a OSOAn5 non sono richiesti né un certificato sanitario né un documento commerciale.

Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina

1 È necessaria un’autorizzazione dell’USAV per l’importazione di:

2Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE)

n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27.

3Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, re-

lativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), inclusi gli atti relativi a talune misure di controllo delle malattie adottati dalla Commissione in virtù degli articoli 6, 9, 71, 83, 141, 206 e 259, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/361, GU L 52 del 20.02.2023, pag. 1.

4Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che inte-

gra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/881, GU L 194 del 2.6.2021,

pag. 10.

5 RS 916.441.22