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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine
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Importazione, transito ed esportazione di animali
nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23 Obblighi degli esercenti di aeroporti
Gli esercenti di aeroporti devono richiamare l’attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sui loro obblighi ai sensi dell’articolo 22.
Art. 31 Registrazione in TRACES
1 Per l’esportazione di animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, l’azienda di provenienza, l’esportatore e, se del caso, l’impresa di spedizione devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti alla loro attività riferita all’esportazione.
2 La registrazione va richiesta previamente all’autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati a quest’ultima senza indugio.
Art. 39 Accesso
1 Le aziende di provenienza e di destinazione, gli importatori, gli esportatori, le imprese di spedizione e le autorità registrati in TRACES hanno accesso a TRACES per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti.
2 La condizione per accedere a TRACES è:
a. la frequentazione di un corso di formazione di base offerto dall’autorità cantonale competente; oppure
b. la conferma che l’autorità o la persona di cui al capoverso 1 possiede le conoscenze necessarie per accedervi.
3 Chi ha accesso a TRACES può consultare i dati sulle proprie partite e modificare i dati inseriti prima di firmare il certificato sanitario.
Art. 40 Organizzazione dei corsi di formazione
1 L’USAV organizza i corsi di formazione per l’UDSC e i responsabili TRACES degli uffici cantonali. La frequentazione di questi corsi è gratuita.
2 I responsabili TRACES degli uffici cantonali organizzano i corsi di formazione per:
a. le aziende di provenienza e di destinazione, gli importatori, gli esportatori e le imprese di spedizione;
b. i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell’ambito della loro attività utilizzano TRACES.