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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali

nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O «%ASFF_YYYY_ID»

b. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn6, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/20117;

Art. 8 Registrazione in TRACES

1 Per l’importazione di animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, l’azienda di destinazione, l’importatore e, se del caso, l’impresa di spedizione devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti alla loro attività riferita all’importazione.

2 La registrazione va richiesta previamente all’autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati a quest’ultima senza indugio.

Art. 10 cpv. 4

4 Il DFI stabilisce i requisiti formali per i certificati sanitari. Disciplina inoltre i certificati sostitutivi.

Art. 19a Obbligo di registrazione dell’azienda di destinazione

Le aziende di destinazione che hanno importato bombi devono tenere un registro della cessione dei bombi importati. Devono essere registrate per scritto almeno le seguenti indicazioni:

a. la data di cessione della colonia di bombi;

b. il nome e l’indirizzo del destinatario;

c. il numero di colonie di bombi cedute.

Art. 20 Obbligo di conservazione dell’azienda di destinazione

Dal giorno in cui arriva la partita, le aziende di destinazione di cui all’articolo 19 sono tenute a conservare i certificati sanitari per tre anni. Anche la documentazione sulla cessione delle colonie di bombi importate deve essere conservata per tre anni e presentata su richiesta agli organi di polizia epizootica.

6 RS 916.441.22

7 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.