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Consultazione 2023/31: Modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 9 pagine

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Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali nel traffico

con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/6886.

2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2020/6887.

6Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che inte-

gra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/118, GU L 16 del 18.1.2023, pag. 1.

7Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 1.