Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/34: Finanziamento dei danni agli edifici in caso di terremoti · 11 pagine

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3.4 Pareri sulle singole disposizioni

Art. 74a Cost.

Cpv. 1

La CG MPP e i Cantoni ZH, TG, SH, SG, AI, GL e SO nonché l’ACS sono contrari ad attribuire alla Confederazione una competenza supplementare in materia di prevenzione sismica ai sensi del capoverso 1 della nuova disposizione costituzionale proposta, perché ritengono che tale competenza sia troppo estesa. Propongono di conferire alla Confederazione solo una competenza sussidiaria a quella dei Cantoni. Anche la SVIT respinge la nuova competenza della Confederazione di emanare prescrizioni per proteggere l’uomo e i beni materiali dai danni causati da un sisma.

Cpv 2

Il contributo massimo dello 0,7 per cento di cui al capoverso 2 è considerato appropriato, tranne che dai Cantoni ZH e TI. Basandosi su un calcolo dell’istituto assicurativo cantonale di Zurigo, ZH propone di ridurre questo contributo allo 0,5 per cento se si rinuncia sistematicamente a qualsiasi eccezione, ad esempio per quanto riguarda gli edifici di dimensioni particolarmente importanti. In tal modo si potrebbe raggiungere la capacità massima di circa 22 miliardi di franchi che si otterrebbe con il contributo dello 0,7 per cento proposto nel progetto posto in consultazione. La CG MPP e i Cantoni BE, GL, SG, SO, TG, LU, VD, SH e AI nonché l’ACS propongono di fissare il limite massimo del contributo non nella Confederazione bensì nella legge pertinente. La Fondazione per la Dinamica Strutturale e l’Ingegneria Sismica raccomanda di stralciare il capoverso 2 senza sostituirlo.

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