Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il presente sviluppo dell’acquis di Schengen non comporterà ripercussioni finanziarie e sul personale dirette per i Cantoni e i Comuni. La Confederazione si farà carico dei costi per collegare la Svizzera alla piattaforma europea per le domande di visto (cfr. cap. 3.1). Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di visti che si occupano di compiti legati al rilascio di visti C in futuro avranno accesso alla piattaforma europea.

4.3 Finanziamento tramite l’IBMF

L’UE fornisce un contributo finanziario tramite strumenti quali il Fondo per la sicurezza interna nel settore delle frontiere esterne e dei visti o un fondo susseguente (Fondo per la gestione integrata delle frontiere, IBMF). Il progetto della SEM relativo alla digitalizzazione dei visti può essere finanziato tramite lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI), che fa parte del programma di finanziamento 2021-2027 dell’IBMF.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto di decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)36, secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali.

Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, tranne se la loro conclusione è di esclusiva competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2, LParl37 e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]38).

Nella fattispecie, il Consiglio federale avrebbe la facoltà di approvare il recepimento del regolamento UE in questione in virtù dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI, che gli attribuisce in linea di principio la competenza di concludere trattati internazionali in materia di obbligo del visto e l’esecuzione del controllo al confine. La trasposizione del presente progetto implica tuttavia delle modifiche alla LStrI, e pertanto lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 e la modifica legale dovuta alla sua trasposizione devono essere sottoposti congiuntamente al Parlamento per approvazione.

La modifica della LStrI si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost., in virtù del quale la legislazione sull’entrata e la dimora in Svizzera compete alla Confederazione.

36RS 101

37RS 171.10

38 RS 172.010