Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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5.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa superiori a 20 milioni di franchi una tantum. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
5.5 Applicazione provvisoria
Nel caso in cui la conclusione di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne l’applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono (art. 7b cpv. 1 LOGA). Il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere (art. 7b cpv. 1bis LOGA e art. 152 cpv. 3bisLParl).
Sebbene le norme del regolamento (UE) 2023/2667 verranno prevalentemente attuate a decorrere dalla data fissata dalla Commissione europea per l’entrata in funzione della piattaforma europea (art. 8 par. 2), l’articolo 8 paragrafo 3 del regolamento prevede che determinate disposizioni siano applicabili sei mesi dopo la sua entrata in vigore, che interviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ufficiale del regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni di cui all’articolo 1 punti 1, 3, 15, 30, 34, 35 e 36 saranno pertanto applicate sei mesi dopo l’entrata in vigore del suddetto regolamento, vale a dire prima della data fissata dalla Commissione europea per l’entrata in funzione della piattaforma europea (art. 8 del regolamento, cfr. cap. 2.2.8). Alcune di queste disposizioni sono importanti (punti 1, 3, 34 e 36) e richiedono che la Svizzera sia pronta a trasporle simultaneamente agli altri Stati Schengen così come stabilito dall’AAS (art. 7 par. 2 lett. b ultimo comma). Tali disposizioni non perseguono la messa in atto della digitalizzazione della procedura di visto, ma mirano ad abrogare disposizioni ormai divenute obsolete o a modificare le regole applicabili a determinati Stati per quanto riguarda l’obbligo del visto di transito aeroportuale.
- Al punto 1, la modifica del codice dei visti ne precisa il campo d’applicazione riservando i diritti di soggiorno di determinati gruppi di persone. Oltre ai diritti delle persone che beneficiano della libera circolazione, l’articolo 1 del codice riserva ora i diritti di soggiorno in uno Stato Schengen garantiti ai cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini del Regno Unito dall’accordo di recesso UE-Regno Unito. La constatazione di questi diritti, correlati a quelli del punto 3, è fondamentale e consente alla Svizzera di riconoscere tali diritti acquisiti.
- Al punto 3, il regolamento (UE) 2023/2667 modifica il codice dei visti per quanto riguarda i gruppi di persone che non sottostanno all’obbligo del visto di transito aeroportuale. D’ora in poi, saranno esonerati da tale obbligo i cittadini di Stati terzi che dispongono di un titolo di soggiorno rilasciato dal Regno Unito e i familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito.
- Il punto 34 prevede l’introduzione di un nuovo modulo di domanda armonizzato, che conterrà maggiori informazioni e terrà conto per esempio