Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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dei familiari di cittadini del Regno Unito e della Svizzera, i quali non dovranno compilare alcune parti del modulo.

- In base al punto 36, nell’allegato V del codice dei visti (titoli di soggiorno che esentano dall’obbligo del visto di transito aeroportuale) d’ora in poi figureranno anche i titoli di soggiorno rilasciati dal Regno Unito (a tale proposito si veda anche il punto 3 citato in precedenza).

Al fine di garantire un’applicazione uniforme e simultanea delle nuove disposizioni del codice dei visti (obbligo del visto di transito aeroportuale, rispetto dei diritti di soggiorno di cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini del Regno Unito, nuovo modulo di domanda del visto), è auspicabile un’applicazione parziale a titolo provvisorio dello scambio di note. Gli altri punti menzionati (15, 30 e 35) non assumono particolare importanza per la Svizzera e il funzionamento della cooperazione Schengen, per cui non sussistono motivi per una loro applicazione provvisoria. Tali punti mirano unicamente a sopprimere le disposizioni del codice dei visti divenute obsolete. Si tratta da un lato dell’obbligo di apporre un timbro sul documento di viaggio quando la domanda di visto è ricevibile – obbligo divenuto obsoleto in seguito alla piena entrata in funzione del VIS in tutte le regioni consolari (art. 20 e allegato III del codice dei visti) – e, dall’altro, della possibilità di delegare determinati compiti ai consoli onorari, possibilità a cui nessuno Stato Schengen ha fatto o intende fare ricorso (art. 42 del codice dei visti).

5.6 Delega di competenze legislative

Il presente progetto prevede diverse norme di delega al Consiglio federale. Occorre essenzialmente consentire a quest’ultimo di regolamentare determinate questioni procedurali legate alla piattaforma europea per le domande di visto, e in particolare le eccezioni alla PA (art. 109abiscpv. 5 P-LStrI). La possibilità per il Consiglio federale di prevedere delle eccezioni alla PA legate all’utilizzo della piattaforma europea si giustifica in quanto permetterà, a tempo debito, di disciplinare con precisione le eventuali deroghe necessarie.

Il Consiglio federale è inoltre incaricato di regolamentare le deroghe al principio dell’utilizzo della piattaforma europea per le domande di visto per soggiorni di breve durata (art. 109abiscpv. 2 P-LStrI). Anche in relazione a questo aspetto, il Consiglio federale potrà stabilire delle eccezioni, soprattutto per quanto riguarda le domande depositate alle frontiere esterne Schengen. Tale delega offre una maggiore flessibilità nonché più tempo per definire eventuali deroghe per la Svizzera.

Al Consiglio federale spetterà pure precisare le unità che avranno accesso ai dati della piattaforma europea nonché le modalità di utilizzo di quest’ultima in relazione alla digitalizzazione dei visti (art. 109e lett. c e k P-LStrI). Nel caso in questione si tratta di norme di diritto necessarie in vista dell’esecuzione della legislazione (norme secondarie emanate in virtù dell’art. 182 Cost.).