Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Le presenti modifiche sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera, vale a dire con la Convenzione del 14 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali39, il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell’ONU)40 e gli altri impegni internazionali della Svizzera in quest’ambito.

Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera rispetta gli impegni assunti nei confronti dell’UE nell’ambito dell’AAS. Inoltre garantisce un esame uniforme della competenza per quanto riguarda il trattamento delle domande di visto e la notifica armonizzata delle decisioni. Il regolamento (UE) 2023/2667 recepito ha effetto su altri atti del quadro Schengen, ossia sui regolamenti (CE)

n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) n. 693/2003 e (CE)

n. 694/2003 nonché sulla Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.

5.3 Forma dell’atto

Il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 non è legato all’adesione a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione del relativo scambio di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lett. b Cost.

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), quelli che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) e quelli comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3).

Nel caso in questione, lo scambio di note è di durata indeterminata, può essere denunciato in qualsiasi momento e non implica alcuna adesione a un’organizzazione internazionale. Il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 comporta tuttavia una modifica della LStrI e, di conseguenza, il decreto federale che approva il relativo scambio di note è sottoposto a referendum facoltativo in ossequio all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl). In virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato. Siccome la modifica della LStrI è essenzialmente finalizzata alla trasposizione giuridica del regolamento (UE) 2023/2667, appare sensato integrarla nel decreto federale di approvazione.

39RS 0.101

40 RS 0.103.2