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Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 8 pagine

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Sistema di ingressi/uscite. «%ASFF_YYYY_ID»

trasportatori grazie ai dati integrati nella striscia di scansione ottica del documento di viaggio e all’indicazione dello Stato d’entrata.

2In base a questi dati il servizio internet dell’EES trasmette una risposta positiva o negativa ai trasportatori.

Art. 14a Comunicazione di dati a terzi

1I dati trattati nell’EES non possono essere comunicati né a Stati terzi non vincolati da uno degli accordi d’associazione a Schengen né a organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

2La SEM può tuttavia comunicare i dati seguenti a Stati terzi o a organizzazioni internazionali figuranti nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/22264, se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226:

a. i dati relativi all’identità della persona;

b. i dati legati al documento di viaggio;

c. l’immagine del volto;

d. le impronte digitali.

Art. 14b Comunicazione di dati a terzi da parte della COA fedpol

1I dati forniti all’EES per fini di sicurezza non possono essere comunicati né a Stati terzi né a organizzazioni internazionali o enti privati.

2In casi specifici, in presenza di un pericolo imminente legato a un reato di terrorismo o di un pericolo imminente per la vita di una persona legato a un reato penale grave e in caso di eccezionale urgenza i dati seguenti dell’EES relativi a una persona possono essere comunicati su richiesta a uno Stato terzo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 41 paragrafo 6 del regolamento EES:

a. i dati relativi all’identità della persona;

b. i dati del documento di viaggio;

c. la data e l’ora dell’entrata o dell’uscita;

d. il valico di confine all’entrata o all’uscita e l’autorità che ha autorizzato l’entrata.

3Si applicano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12.

4La COA fedpol comunica i dati dell’EES a un’autorità incaricata di uno Stato terzo solo se ciò non comporta un pericolo per la persona.

5Verifica presso la SEM il percorso migratorio della persona e, nello specifico, l’esistenza della qualità di rifugiato.

6Se i dati dell’EES appartengono a un altro Stato Schengen, quest’ultimo è informato senza indugio della comunicazione dei dati.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.