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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 2 Coordinamento
Art. 10 Schede informative
1 Le attività statistiche e i risultati pubblicati ai sensi dell’articolo 18 LStat sono descritti in una scheda informativa che fornisce informazioni sulla metodologia e le variabili impiegate, la periodicità di pubblicazione e la data della rilevazione o dell’indagine.
2 Ogni produttore di statistiche della Confederazione pubblica sul suo sito Internet le schede informative.
3 L’UTS mette a disposizione un modello di scheda.
Art. 11 Raccomandazioni
L’UST può, dopo aver sentito gli ambienti interessati e d’intesa con la Commissione, emanare raccomandazioni tecniche e metodologiche sui lavori di statistica secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere a–f, allo scopo di coordinare e armonizzare i lavori statistici.
Art. 12 Commissione della statistica federale
1 La Commissione della statistica federale (Commissione della statistica) presta consulenza al Consiglio federale e ai produttori di statistiche della Confederazione nei seguenti settori:
a. allestimento e controllo del seguito del programma pluriennale della statistica federale;
b. elaborazione di raccomandazioni e direttive per i lavori statistici;
c. progetti statistici di portata generale;
d. politica di pubblicazione dell’informazione statistica;
e. altre questioni importanti volte a migliorare la statistica ufficiale svizzera. 2 Sono esclusi i settori che rientrano integralmente nella competenza delle istituzioni parzialmente sottoposte alla legge.
3 La Commissione redige annualmente all’attenzione del Consiglio federale un rapporto sugli sviluppi del programma pluriennale e sulla situazione ed evoluzione della statistica federale.
4 Per il trattamento di affari specifici, la Commissione può istituire sottocommissioni e ricorrere a periti. Lo statuto giuridico, il numero, la durata del mandato e le indennità dei membri della Commissione sono disciplinati secondo le prescrizioni sulle commissioni extraparlamentari.
5 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) emana il regolamento della Commissione della statistica previa consultazione degli interessati.