Progetto

Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 2 Coordinamento

Art. 10 Schede informative

1 Le attività statistiche e i risultati pubblicati ai sensi dell’articolo 18 LStat sono descritti in una scheda informativa che fornisce informazioni sulla metodologia e le variabili impiegate, la periodicità di pubblicazione e la data della rilevazione o dell’indagine.

2 Ogni produttore di statistiche della Confederazione pubblica sul suo sito Internet le schede informative.

3 L’UTS mette a disposizione un modello di scheda.

Art. 11 Raccomandazioni

L’UST può, dopo aver sentito gli ambienti interessati e d’intesa con la Commissione, emanare raccomandazioni tecniche e metodologiche sui lavori di statistica secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere a–f, allo scopo di coordinare e armonizzare i lavori statistici.

Art. 12 Commissione della statistica federale

1 La Commissione della statistica federale (Commissione della statistica) presta consulenza al Consiglio federale e ai produttori di statistiche della Confederazione nei seguenti settori:

a. allestimento e controllo del seguito del programma pluriennale della statistica federale;

b. elaborazione di raccomandazioni e direttive per i lavori statistici;

c. progetti statistici di portata generale;

d. politica di pubblicazione dell’informazione statistica;

e. altre questioni importanti volte a migliorare la statistica ufficiale svizzera. 2 Sono esclusi i settori che rientrano integralmente nella competenza delle istituzioni parzialmente sottoposte alla legge.

3 La Commissione redige annualmente all’attenzione del Consiglio federale un rapporto sugli sviluppi del programma pluriennale e sulla situazione ed evoluzione della statistica federale.

4 Per il trattamento di affari specifici, la Commissione può istituire sottocommissioni e ricorrere a periti. Lo statuto giuridico, il numero, la durata del mandato e le indennità dei membri della Commissione sono disciplinati secondo le prescrizioni sulle commissioni extraparlamentari.

5 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) emana il regolamento della Commissione della statistica previa consultazione degli interessati.