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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
dell’Amministrazione4) e le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla LStat, nella misura in cui eseguono lavori statistici.
2 I produttori di statistiche ai sensi del capoverso 1 che raccolgono dati ai sensi dell’articolo 4 LStat per i loro lavori statistici sono elencati nell’allegato 2 (organo responsabile). Si assicurano che i loro lavori statistici siano chiaramente separati dai compiti di esecuzione, vigilanza e regolamentazione.
Art. 5 Lavori statistici
(art. 3 e 19 cpv. 2, LStat)
1 Per lavori statistici s’intendono:
a. la realizzazione di rilevazioni e indagini sulla base della LStat;
b. l’elaborazione di presentazioni globali e statistiche di sintesi;
c. la realizzazione e l’aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie;
d. l’elaborazione a fini statistici di dati amministrativi, di registri e di dati ricavati da reti di osservazione e di misura;
e. l’analisi statistica, la pubblicazione e l’archiviazione;
f. l’elaborazione di metodi scientifici e statistici, per la statistica federale e dei relativi programmi informatici finalizzati ad attuarli;
g. la formazione e la ricerca in campo statistico;
h. le relazioni internazionali concernenti il coordinamento e l’armonizzazione delle statistiche nonché lo scambio di informazioni statistiche.
2 Sono assimilati ai lavori statistici l’analisi e l’utilizzo di dati amministrativi o statistici, di registri e di dati per altri scopi impersonali e forniti da reti di osservazione e di misura, in particolare per scopi di ricerca, formazione e pianificazione.
3 Non sono ritenuti lavori statistici quelli che servono esclusivamente alla gestione interna dei produttori di statistiche della Confederazione i cui risultati non forniscono informazioni rappresentative a livello federale.
Art. 6 Principi statistici e standard
(art. 3 cpv. 1, LStat)
1 Nel quadro della loro attività, i produttori di statistiche della Confederazione osservano i principi riconosciuti della statistica definiti nella Carta della statistica pubblica svizzera del 31 maggio 20125. Rispettano segnatamente i principi dell’indipendenza professionale, dell’obiettività, dell’imparzialità, dell’affidabilità, la tutela del segreto e della redditività.
4 RS 172.010
5 La carta può essere consultata gratuitamente all’indirizzo seguente: www.conseilethiquestat.ch > Charte und Règlement