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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente
sottoposte alla LStat
(art. 2 cpv. 3 e 11 LStat)
1 Sono parzialmente sottoposti alla LStat le corporazioni, gli istituti e altre persone giuridiche menzionate nell’allegato 1. Per essi si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza concernenti:
a. i compiti della statistica federale (art. 3 LStat);
b. i principi per la rilevazione dei dati (artt. 4 e 6 cpv. 2 LStat);
c. la competenza di ordinare autonomamente rilevazioni (art. 5 cpv. 4 LStat);
d. la partecipazione di altri servizi (art. 8 LStat);
e. la collaborazione con l’UST (art. 10 cpv. 4 LStat);
f. i compiti dei produttori di statistiche della Confederazione (art. 11 LStat);
g. la consultazione dell’UST (art. 12 cpv. 1 LStat e art. 15 della presente ordinanza);
h. la protezione e la sicurezza dei dati (art. 14, 15, 16 e 23 LStat e art. 36 e 37 della presente ordinanza);
i. il collegamento di dati (art. 14a Lstat e art. 40 della presente ordinanza);
i. le pubblicazioni (art. 18 cpv. 2 e 3 LStat e art. 41 cpv. 1 e 42 della presente ordinanza);
k. le altre prestazioni di servizi (art. 19 cpv. 1 e 2 Lstat e art. 43 e 45 della presente ordinanza).
2 Per la Banca nazionale svizzera è applicabile il capoverso 1 lettere a–e e i. Sono salvi i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a LStat.
Capitolo 2 Trattamento di dati a fini statistici
Sezione 1 Principi generali
Art. 4 Produttori di statistiche della Confederazione
(art. 2 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 15 cpv. 1, LStat)
1 I produttori di statistiche della Confederazione sono le unità amministrative federali (art. 2 cpv. 1 e 3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e