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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2 L’elaborazione, la produzione e la diffusione della statistica pubblica sono effettuate sulla base di standard uniformi e metodi armonizzati. I lavori statistici devono essere pertinenti, precisi, attuali, puntuali, accessibili, chiari, confrontabili e coerenti.

Art. 7 Cooperazione con l’Unione europea

1 L’UST coordina la cooperazione con l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat).

2 L’Ufficio federale di statistica, d’intesa con la Direzione degli affari europei del Dipartimento federale degli affari esteri, l’Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico, approva il programma statistico annuale Unione europea/Svizzera in vista del suo esame e della sua adozione da parte del comitato misto, ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico6.

Art. 8 Programma pluriennale della statistica federale

1 Il programma pluriennale della statistica federale presenta gli obiettivi e le priorità della politica federale in materia di statistica per la legislatura. Contiene anche indicazioni sulle misure atte a limitare l’onere dei partecipanti alle rilevazioni, sui mezzi finanziari e sul personale necessari e sulla collaborazione internazionale.

2 L’UST partecipa all’elaborazione del programma di legislatura per assicurarne il coordinamento con il programma pluriennale.

3 Nell’allestire il programma pluriennale e con la collaborazione degli altri produttori di statistiche della Confederazione, l’UST tiene conto, nella misura del possibile, delle esigenze informative dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici, dell’economia privata, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali.

4 Per l’allestimento del programma pluriennale, i produttori di statistiche della Confederazione informano l’UST in merito a obiettivo, contenuto e natura dei lavori statistici che intendono realizzare; gli sottopongono inoltre un piano delle risorse previste.

5 Ogni anno i produttori di statistiche della Confederazione comunicano all’Ufficio federale di statistica se hanno in programma un nuovo lavoro statistico o una modifica sostanziale nonché la soppressione di un lavoro statistico.

Art. 9 Portafoglio

Il portafoglio è parte integrante del programma pluriennale della statistica federale. Definisce le attività statistiche per campo tematico.

6 RS 0.431.026.81