Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)

AHS, PINK CROSS e SGCH accolgono con favore l’impiego di norme e standard uniformi per lo scambio digitale di informazioni. Secondo loro, un altro aspetto positivo è il principio once only che contribuisce a minimizzare i costi e ad aumentare la compliance.

Secondo FIALI e STL, le disposizioni d’esecuzione devono garantire che i costi probabilmente molto elevati degli esami, delle dichiarazioni e della conservazione dei dati siano giustificati dal valore aggiunto che verrebbe generato. SFF auspica inoltre che vengano disciplinate le modalità con cui il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e ritiene che dal punto di vista della gerarchia normativa sarebbe preferibile un’ordinanza del Consiglio federale.

LIBERTÉ e MV caldeggiano lo stralcio dell’articolo.

Per quanto riguarda la vigilanza centrale per garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici, SPHD e SSPH+ raccomandano al Consiglio federale di provvedere affinché un organo/un’autorità competente (p. es. l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione) abbia una visione d’insieme dell’infrastruttura informatica, dell’interoperabilità, dell’efficienza (once only) e dell’armonizzazione dei dati.

BL fa presente che 17 Cantoni utilizzano lo stesso software per gestire i loro registri degli abitanti e che pertanto dovrebbero aderire al gruppo di lavoro.

GR osserva che la lettera f deve anche ammettere e disciplinare la collaborazione tra i Cantoni e propone di completarla con l’aggiunta «e tra i Cantoni».

SG invita a menzionare i punti essenziali della disposizione relativa alla procedura (cpv. 2 lett. f) già nel messaggio del Consiglio federale.

ZH si chiede chi siano i fornitori dei dati di cui al capoverso 2. Propone di completare l’obbligo di collaborare, per esempio per le imprese di trasporto, e sottolinea l’assenza del fattore temporale in relazione alla trasmissione dei dati.

Secondo LV non è auspicabile che spetti al Consiglio federale disciplinare con un’ordinanza l’interconnessione tra un registro federale che contiene dati così sensibili e altri registri. La creazione di un collegamento tra dati che riguardano la sfera intima delle persone dovrebbe essere sottoposta a referendum. Inoltre andrebbe limitata la durata dell’archiviazione dei dati.

VB osserva che le lettere a–h concernono la sicurezza delle informazioni elettroniche e si chiede se esistano certificazioni con le quali la Confederazione possa certificare le proprie procedure, poiché in caso contrario questo ampio e complesso progetto non otterrà la necessaria fiducia.

Art. 62a Collegamento del sistema di emissione e verifica dei certificati a sistemi esteri

Il sistema di emissione e verifica dei certificati di cui all’articolo 49b può essere collegato a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità secondo l’articolo 16 della legge federale del 25 settembre 202015 sulla protezione dei dati.

HLI, LB, LIBERTÉ, LV e MV chiedono lo stralcio dell’articolo.

AHS, PINK CROSS e SGCH ritengono particolarmente importante per la protezione della sfera privata e dei diritti degli individui che la legge preveda la condizione esplicita secondo cui il sistema può essere collegato a sistemi esteri solo se gli Stati interessati garantiscono un’adeguata protezione della personalità secondo l’articolo 16 LPD.

Economiesuisse e SVV esprimono il loro accordo e sottolineano che, se le circostanze lo permettono, occorre che i viaggi internazionali possano svolgersi sempre senza intoppi. Reputano pertanto importante il collegamento con i sistemi esteri.

15 RS 235.1