Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)

Art. 60c Sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche»

1L’UFSP gestisce il sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» al fine di registrare ed elaborare i sequenziamenti genetici degli agenti patogeni e delle resistenze antimicrobiche nel settore umano nonché nei settori delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, della medicina veterinaria e dell’ambiente che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica.

2Il sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» serve:

a. al confronto dell’informazione genetica di un agente patogeno o di una resistenza antimicrobica di un campione prelevato da esseri umani, derrate alimentari, oggetti d’uso, animali o dall’ambiente, al fine di constatare una correlazione epidemiologica o una fonte di contagio comune;

b. alla registrazione dei sequenziamenti genetici di cui agli articoli 11, 12 e 15a;

c. alle autorità e ai ricercatori per rispondere a interrogativi sulle correlazioni epidemiologiche rilevanti per la salute pubblica, comprese quelle tra il settore umano nonché i settori delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, della medicina veterinaria e dell’ambiente.

3Contiene i dati seguenti:

a. dati concernenti i sequenziamenti genetici degli agenti patogeni e delle resistenze antimicrobiche;

b. dati concernenti il momento, la provenienza, il campione e il metodo di prelievo del materiale genetico.

4L’UFSP, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l’Ufficio federale dell’ambiente, i servizi cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge nonché della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, sulle epizoozie e sulla protezione dell’ambiente e i terzi incaricati di adempiere compiti pubblici in questi settori possono trattare i dati del sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche».

AG, BS, TG e VKCS suggeriscono di adeguare la disposizione sull’inserimento dei dati nella banca dati in modo che sia possibile utilizzare anche le informazioni provenienti da altre analisi (p. es. di laboratori di analisi privati). A tal fine, è necessario definire standard di qualità. IMM chiede se il sistema d’informazione sarà creato da zero o se saranno utilizzati sistemi esistenti di comprovata efficienza e invita a utilizzare – o se del caso migliorare – le strutture esistenti invece di crearne di nuove. Secondo PD, nel caso ideale il sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» integrerà i dati delle piattaforme di dati esistenti.

IG DHS e Migros chiedono che la consultazione e il trattamento dei dati siano limitati ai servizi federali menzionati. Secondo loro, i servizi cantonali competenti per l’esecuzione devono poter consultare i dati solo se è stata confermata una correlazione epidemiologica; inoltre, l’azienda competente deve essere in ogni caso informata del risultato. FIALI e STL invitano a precisare cosa si intende per «trattare» al capoverso 4 e chi è autorizzato a consultare la banca dati. Ritengono che la procedura dovrebbe consentire una valutazione proattiva per l’adozione di misure preventive da parte delle aziende alimentari. FIALI aggiunge che un’estensione delle misure preventive e la definizione di requisiti di monitoraggio specifici per i germi patogeni ubiquitari sono molto probabilmente più efficaci in termini di costi/benefici rispetto agli esami di isolati genetici senza un rilevamento definito. SPHD e SSPH+ auspicano che nella legge siano definiti più chiaramente gli scopi per cui questi dati molto sensibili possono essere utilizzati e chi vi ha accesso. Sottolineano che questi dati possono essere molto importanti per la sorveglianza epidemiologica e la ricerca e dovrebbero essere resi disponibili in forma anonimizzata per tali scopi. Ritengono tuttavia che le condizioni per l’utilizzo e i requisiti per il trattamento e l’aggregazione debbano essere chiaramente definiti al fine di garantire la protezione della sfera privata delle persone interessate.

AG e TG approvano esplicitamente il fatto che la legge preveda la creazione di un sistema d’informazione nazionale contenente i dati dei sequenziamenti per un monitoraggio più rapido e centralizzato secondo l’approccio One Health. TG sottolinea che questo è l’unico modo per consentire la collaborazione interdisciplinare tra le autorità, necessaria per prevenire o combattere efficacemente la diffusione di una malattia trasmessa attraverso le derrate alimentari. Anche EFBS accoglie con favore la creazione del sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» perché questo faciliterà le indagini epidemiologiche.