Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)
Art. 15 cpv. 2–5
2Nelle indagini, l’UFSP presta assistenza tecnica alle autorità cantonali, in collaborazione con altre autorità federali.
3D’intesa con i Cantoni, può eseguire esso stesso indagini, in particolare se sono interessati più Cantoni.
4Può eseguire esso stesso indagini su richiesta di un Cantone interessato.
5Può incaricare un medico cantonale di svolgere un’indagine se sussiste un particolare pericolo per la salute pubblica nel relativo Cantone.
AG, FR, GE, NE, SO, TG, VD e VKS chiedono che i medici cantonali siano menzionati espressamente quali autorità competenti e che venga mantenuta la competenza dei Cantoni per le indagini epidemiologiche.
AG, BS, FR, LU, TG, VD, ZH, VKCS e VSKT non ritengono opportuno l’obbligo di informazione nei confronti dell’UFSP imposto alle autorità cantonali dall’articolo 15 capoverso 1 per le malattie trasmesse da animali e derrate alimentari, dato che, ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr) e dell’articolo 86 dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE), sussiste già un obbligo d’informazione simile nei confronti dell’USAV (eventualmente si potrebbe valutare l’introduzione di un obbligo d’informazione dell’USAV nei confronti dell’UFSP).
In relazione al capoverso 5, AG, AR, BS, FR, LU, TG, VD, ZH, VKCS e VSKT considerano contraddittorio in termini di competenze il fatto che nel caso di un focolaio di malattia riconducibile a derrate alimentari o animali possa essere incaricato di svolgere un’indagine il medico cantonale.
AG, BE, BS, LU, NE, SO e VKS esigono che nel capoverso 5 sia precisato che la competenza delle indagini epidemiologiche spetta ai titolari di funzione cantonali o che l’UFSP può chiedere a questi di svolgere un’indagine, e non incaricarli di svolgere un’indagine .
ALETHEIA e MV considerano sufficiente la versione vigente di questo articolo. Secondo MV i compiti e l’ambito di competenza dell’UFSP non vanno estesi.
BFS chiede che i medici cantonali non siano costretti a svolgere incarichi impartiti dalla Confederazione; ai dipartimenti cantonali della sanità dovrebbe essere riconosciuto un diritto di ricorso contro le istruzioni del Consiglio federale e la competenza di dirimere eventuali controversie dovrebbe spettare al Consiglio degli Stati.
EFBS invita a valutare una precisazione del capoverso 3 riguardo alla collaborazione a livello federale e, nello specifico, la menzione della possibilità di avvalersi tempestivamente di ulteriori esperti in caso di necessità.
Art. 15a Sequenziamento genetico nei settori umano, animale e ambientale
1Per individuare e sorvegliare le malattie trasmissibili e le resistenze antimicrobiche nei settori umano, animale e ambientale, le autorità federali competenti provvedono al sequenziamento genetico di determinati agenti patogeni che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica.
2Il Consiglio federale determina quali agenti patogeni sono sequenziati geneticamente in quale misura e per quali resistenze antimicrobiche.
3La Confederazione assume le spese per i sequenziamenti genetici.
4Le autorità federali competenti designano i laboratori che svolgono sequenziamenti genetici. Tali laboratori dichiarano i risultati delle analisi al sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» (art. 60c).
PSS nonché AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ, AHS, BBV, BEKAG, BüAeV, FMCH, FMH, Med-
Ges BS, MFÄF, PIGS, SGDV, SGED, SGN, SGP, SRO, SNM, SMGP, SMVS, SSAI, SSAPM, SVHA, PD,
PINK CROSS, UNION, VBSAE e VSAO propongono di aggiungere l’aggettivo «continuo» all’espressione «sequenziamento genetico» nel capoverso 1, al fine di garantire la base per il sequenziamento di routine degli agenti patogeni con un alto potenziale di causare un focolaio.
AG, BE, FR, GR, LU, SO, NE, VD e VKS chiedono che la Confederazione decida d’intesa con i Cantoni quali agenti patogeni vanno sequenziati geneticamente.