Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)

c. i laboratori che analizzano campioni in virtù della legislazione sulle epizoozie;

d. laboratori che analizzano campioni in virtù della legislazione sulla protezione dell’ambiente.

3Il Consiglio federale disciplina la conservazione dei campioni.

AG, BS, FR, TG, ZH e VKCS sottolineano che l’obbligo della persona responsabile secondo l’articolo 26 della legge sulle derrate alimentari (LDerr) di inoltrare i dati emana nella fattispecie da una legge che le imprese o i responsabili di impresa interessati non consultano quasi mai per le loro attività abituali. Sostengono quindi la necessità di sensibilizzare le imprese a questi loro obblighi.

FIALI e STL ritengono che l’obbligo di inoltro dei laboratori ai sensi del capoverso 1 non sia auspicabile e che la dichiarazione dovrebbe spettare al soggetto a cui appartengono tali dati. Chiedono inoltre di modificare il capoverso 2, affinché sia la persona responsabile secondo l’articolo 26 LDerr a dover effettuare la dichiarazione e non i laboratori, in quanto per motivi di protezione dei dati l’inoltro dev’essere di responsabilità dell’impresa di derrate alimentari.

IG DHS e Migros sottolineano che l’obbligo dovrebbe riferirsi all’inoltro dei risultati del sequenziamento e che bisognerebbe precisare cosa dev’essere inoltrato (campioni, isolati o risultati del sequenziamento).

LIBERTÉ e MV chiedono lo stralcio dell’articolo.

SSPH+ e SPHD propongono di completare il capoverso 3, in modo che il Consiglio federale non si limiti a disciplinare la conservazione dei campioni, ma si occupi anche del sistema d’informazione relativo all’impiego di questo materiale.

FAMH chiede di precisare che il Consiglio federale disciplina la rimunerazione e la conservazione dei campioni.

SFF auspica che, accanto all’obbligo di analisi, anche l’inoltro dei risultati delle analisi rilevanti rimanga di responsabilità della rispettiva impresa di derrate alimentari, la quale può affidare al laboratorio che effettua l’analisi l’inoltro dei risultati al sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche».

Art. 16 cpv. 2 lett. e–g nonché cpv. 3–5

2Il Consiglio federale assume i compiti seguenti:

e. disciplina quali analisi microbiologiche volte a individuare le malattie trasmissibili possono essere eseguite da altre strutture sanitarie sotto la vigilanza dei laboratori di cui al capoverso 1 ai fini della diagnostica decentrata. Stabilisce le condizioni e la vigilanza da parte dei laboratori;

f. stabilisce le disposizioni relative alle analisi volte a individuare le malattie trasmissibili, che i laboratori di cui al capoverso 1 possono offrire o eseguire senza prescrizione medica;

g. può vietare le analisi volte a individuare determinate malattie trasmissibili senza prescrizione medica, se il coinvolgimento di un medico è necessario per impedire un pericolo per la salute pubblica.

3I laboratori di studi medici e di ospedali e l’officina del farmacista che eseguono analisi nell’ambito delle cure di base secondo la legge federale del 18 marzo 199411 sull’assicurazione malattie (LAMal) non sottostanno all’obbligo di autorizzazione.

4In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il Consiglio federale può concedere deroghe all’obbligo di autorizzazione, al fine di garantire la possibilità di eseguire le analisi necessarie.

5Stabilisce i requisiti per le strutture che non sottostanno all’obbligo di autorizzazione e i sistemi di analisi da impiegare. Disciplina la vigilanza.

AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ, BBV, BEKAG, BüAeV, FMCH, FMH, MedGes BS, MFÄF, PIGS, SGDV, SGED, SGN, SGP, SMGP, SMVS, SNM, SRO, SSAI, SSAPM, SVHA, UNION, VBSAE e VSAO

rammentano che con l’entrata in vigore della LEp nel 2016 tutti i laboratori che eseguono analisi microbiologiche nell’ambito della medicina umana per individuare malattie trasmissibili – per scopi

11 RS 832.10