Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 83Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)

Spitex domanda di essere presa in considerazione al momento dell’assegnazione del materiale da parte del Consiglio federale nell’ambito del diritto esecutivo.

Swissnoso auspica che le riserve di capacità necessarie siano disciplinate in modo ancora più vincolante.

VASOS propone di sottoporre le case per anziani e di cura nonché le organizzazioni Spitex pubbliche e private alle disposizioni di cui al capoverso 4.

Art. 44a Obblighi di notifica

1Il Consiglio federale può obbligare i titolari dell’omologazione, i distributori, i laboratori, gli ospedali nonché le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e le cliniche veterinarie a notificare al servizio federale competente le loro scorte di materiale medico importante.

2In caso di particolare pericolo per la salute pubblica può obbligare gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario a notificare al servizio federale competente le loro capacità nell’assistenza sanitaria, in particolare:

a. il numero complessivo e l’occupazione dei posti letto ospedalieri;

b. il numero complessivo, l’occupazione e l’utilizzazione di determinate apparecchiature mediche;

c. la disponibilità di personale nelle istituzioni del settore sanitario.

3Stabilisce il materiale medico importante sottoposto all’obbligo di notifica, le modalità, i criteri e i termini di notifica.

Per AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ, BBV, BEKAG, BüAeV, FG TRM, FMCH, FMH, MedGes BS, MFÄF, MFE, PIGS, SBK, SGAIM, SGED, SGDV, SGN, SGP, SMGP, SMVS, SNM, SRO, SSAI,

SSAPM, SVHA, SVBG, UNION, VBSAE e VSAO, invece che la notifica a un servizio federale secondo il capoverso 2, sarebbe più opportuno un sostegno da parte del Consiglio federale alla creazione di una piattaforma di scambio che permetta di organizzare le capacità degli ospedali al fine di gestire di comune accordo eventuali picchi di attività.

ABBV, Economiesuisse, GRIP, Intergenerika, Interpharma, scin, SVDI e SVV esortano ad adottare

modalità di notifica digitali e a utilizzare, nei limiti del possibile, formati e sistemi già esistenti al fine di evitare doppioni. A loro avviso, la banca dati non dovrebbe essere accessibile pubblicamente. LU nonché Economiesuisse e SVV sottolineano la necessità di applicare il principio once only. Anche Spitex è dell’opinione che per attuare in modo efficiente l’obbligo di notifica servano necessariamente specifiche piattaforme elettroniche. AG ribadisce che in futuro la notifica dovrebbe avvenire per via digitale e tramite un’interfaccia unica; il sistema dovrebbe inoltre essere disponibile anche nella situazione normale. BS segnala che per la notifica della disponibilità di personale da parte delle strutture per le cure di lunga durata non esistono ancora sistemi uniformi. GE sottolinea che lo strumento previsto per le notifiche di cui al capoverso 2 dovrebbe essere operativo.

AG, AR, BS, LU, SG e VSKT lamentano la scarsa chiarezza dell’espressione «cliniche veterinarie», mentre BS chiede che la stessa venga sostituita da «strutture veterinarie». GE osserva che l’espressione più generale «studi veterinari» sarebbe maggiormente adatta. LU ritiene che anche l’espressione «titolari dell’omologazione» sia poco chiara e debba essere definita.

Intergenerika, scin e SVDI sono del parere che questo articolo dovrebbe trovare applicazione solo in situazioni particolari o straordinarie.

LB e MV esigono lo stralcio dell’articolo.

SBK e SVBG chiedono che venga aggiunto un capoverso a sé stante per l’occupazione dei posti letto nei reparti di cure intense e per la disponibilità del relativo personale specialistico.

BS domanda che il capoverso 1 sia esteso in modo da includere, per esempio, anche le case per disabili.

GE chiede lo stralcio del capoverso 2 lettera c, poiché ritiene che la disponibilità di personale sia un concetto piuttosto vago al fine di valutare le capacità sanitarie.