Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 179 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp)
Cantoni e dai privati. Coordina i provvedimenti con quelli previsti dalla legge del 17 giugno 201613 sull’approvvigionamento del Paese.
2Può acquistare o far produrre materiale medico importante.
3Può dispensarlo al di sotto del prezzo di acquisto o di costo.
4Può emanare disposizioni su:
a. la costituzione di scorte di materiale medico importante negli ospedali, nelle altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché presso la Confederazione e i Cantoni; disciplina il controllo dell’attuazione delle disposizioni;
b. l’attribuzione, la fornitura e la distribuzione di materiale medico importante;
c. la limitazione o il divieto dell’esportazione di materiale medico importante;
d. la confisca di materiale medico importante; disciplina l’indennizzo adeguato;
e. la gestione, la commercializzazione diretta e la valorizzazione di materiale medico importante; il Consiglio federale può distribuire sul mercato il materiale medico importante dietro pagamento, direttamente o tramite terzi;
f. il rimborso dei costi di acquisto da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è consegnato.
5Può emanare le disposizioni di cui alle lettere c e d solo se necessario per evitare un particolare pericolo per la salute pubblica.
6Può adottare provvedimenti per approvvigionare con materiale medico importante gli Svizzeri all’estero nonché il personale delle rappresentanze svizzere all’estero.
7Stabilisce le competenze in materia di acquisto di materiale medico importante e provvede al coordinamento all’interno dell’Amministrazione.
AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ, AHS, BBV, BEKAG, BüAeV, FMCH, FMH, MedGes BS, MFÄF, PD, PINK CROSS, PIGS, SGCH, SGDV, SGED, SGN, SGP, SMGP, SMVS, SNM, SRO, SSAI, SSAPM,
SVHA, UNION e VBSAE chiedono che l’approvvigionamento della popolazione con materiale medico importante sia precisato in un’ordinanza complementare. AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ,
BBV, BEKAG, BüAeV, FMCH, FMH, MedGes BS, MFÄF, PD, PIGS, SGDV, SGED, SGN, SGP, SMGP, SMVS, SNM, SRO, SSAI, SSAPM, SVHA, UNION, VBSAE e VSAO domandano un’aggiunta in cui
sia precisato che il Consiglio federale, in coordinamento con i Cantoni, rileva regolarmente le scorte di materiale medico importante e ne riferisce pubblicamente, orientandosi per quanto riguarda le scorte alle raccomandazioni internazionali. AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ, BBV, BEKAG,
BüAeV, FMCH, FMH, MedGes BS, MFÄF, PIGS, SGDV, SGED, SGN, SGP, SMGP, SMVS, SNM, SRO,
SSAI, SSAPM, SVHA, UNION, VBSAE e VSAO sostengono che dal punto di vista logistico si dovrebbe pensare a un nuovo sistema di gestione dei magazzini sostenibile a livello nazionale e ritengono che i costi della costituzione di scorte obbligatorie debbano essere indennizzati di conseguenza. Anche avsga, BAV, BLAV, GSASA, PharmaSuisse, Sphf e SVPh sottolineano che una maggiore costituzione di scorte in periferia può comportare costi supplementari e che dev’esserne garantito e disciplinato l’indennizzo (parziale).
GDK, AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, TG, TI, VD nonché ASO, Intergenerika, scin e SVDI fanno notare che la Confederazione deve avvalersi delle sue competenze in virtù dell’articolo 44 se l’approvvigionamento non può essere garantito dai Cantoni e da privati e vi è il rischio che si verifichi una penuria. VS sostiene il recepimento del principio secondo cui la responsabilità per l’approvvigionamento con materiale medico importante rimane dei Cantoni e dei privati e la Confederazione deve fare uso della propria competenza soltanto se l’approvvigionamento non può più essere garantito e vi è il rischio di carenze.
GDK, AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, TG, TI e VD accolgono positivamente il fatto che in futuro la costituzione di scorte di determinati prodotti sarà obbligatoria, che nel diritto esecutivo del Consiglio federale sarà stabilito il fabbisogno minimo e che sarà ampliata la cerchia dei soggetti tenuti a costituire scorte. E, dato che tali disposizioni possono avere un impatto finanziario diretto e indiretto sui Cantoni, i suddetti partecipanti alla consultazione chiedono che le disposizioni di cui all’articolo 44 capoverso 4 siano definite d’intesa con i Cantoni. Per FR, GE,
13 RS 531